Tra i diritti riconosciuti al contribuente nel momento in cui viene sottoposto a verifica da parte del Fisco, una particolare rilevanza riveste quello di conoscere le ragioni giustificative del controllo nei suoi confronti.
La norma di riferimento, individuata nel secondo comma dell’art. 12 della Legge n. 212/2000, attesa la genericità dell’espressione “quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata […]”, si rende applicabile in occasione di ogni tipologia di attività ispettiva di natura fiscale cui il contribuente sia assoggettato, a prescindere dal nomen utilizzato dall’organo ispettivo (verifica, controllo, ispezione, intervento, etc.), nonché dall’intestazione del relativo verbale; va altresì precisato che la norma si applica non solo nel caso in cui l’attività ispettiva si svolga presso la sede del contribuente, ma anche nel caso in cui la stessa sia avviata e proseguita presso gli uffici dei verificatori o presso la sede del professionista designato dal contribuente stesso.
Indicazioni di prassi della Guardia di Finanza. In seno alle ragioni giustificative, la prassi degli organi ispettivi individua una ragione generale (usualmente formalizzata nel p.v. di verifica del primo giorno), che consiste nel potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’esatto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.
Tuttavia, accanto a questa ragione di matrice istituzionale devono, in linea di principio, sussistere e, salvo particolari casi, essere documentate a verbale, una o più ragioni specifiche, che rappresentino, in concreto, la fonte di innesco di quella specifica verifica o controllo, quale risultato dell’attività di intelligence e di selezione svolta a monte dall’organo ispettivo; tale attività, per quanto concerne i Reparti della Guardia di Finanza, viene formalizzata in un apposito documento di programmazione delle verifiche annuali, che raccoglie i nominativi dei contribuenti selezionati per l’attività ispettiva di ogni anno (secondo una specifica procedura prevista dalla Circolare 1/2008 del Comando Generale e secondo le direttive programmatiche di dettaglio diramate annualmente).
Ragioni specifiche (quindi le vere cause di attivazione) della verifica sono rappresentate ad esempio dalle risultanze di un procedimento penale (sia per delitti tributari che altre tipologie di reati), dal risultato di un’ispezione o di un controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza, da segnalazioni qualificate provenienti da altro contribuente o da altro Organo ispettivo, dall’insieme di elementi che l’Amministrazione finanziaria può estrapolare incrociando diverse banche dati, ovvero dall’assenza di controlli in un significativo arco temporale.
L’insieme degli elementi emersi in questa fase costituiscono quei fattori di rischio che consentono di inquadrare il contribuente selezionato in una determinata fascia di pericolosità fiscale cui è assegnato, appunto, un grado di rischio che viene preso a base dall’organo procedente per definire l’ambito e l’ampiezza dell’ispezione fiscale da porre in essere nei confronti del medesimo.
I limiti del segreto d’ufficio. Sul tema in questione, nella richiamata circolare 1/2008, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha avuto modo di osservare come la legittima esigenza del contribuente di conoscere le ragioni giustificative dell’intervento ispettivo debba necessariamente “coordinarsi con quello che rappresenta, in via generale, il limite invalicabile alle informazioni che la Pubblica Amministrazione è legittimata a fornire ai privati, vale a dire il ‘segreto d’ufficio’, il cui superamento è fonte di responsabilità penale ai sensi dell’art. 326 c.p.”; più in dettaglio, l’art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, impone al pubblico impiegato di non trasmettere, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d’accesso.
Conseguentemente, per individuare i limiti del segreto d’ufficio occorre fare riferimento alla normativa sul diritto d’accesso contenuta nella Legge 241/1990 che, nel configurare un vero e proprio diritto soggettivo del privato alla conoscenza dei documenti amministrativi che lo riguardano, pone limitazioni significative a tale diritto nell’art. 24, che esclude il diritto di accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano (norme che necessariamente debbono essere individuate nelle singole leggi d’imposta, oltre che nello Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, nell’art. 12 in commento).
Attività di intelligence e fonti confidenziali. A seguito della predetta ricostruzione normativa, la citata circolare 1/2008, pur affermando il diritto del contribuente di essere informato, nel quadro delle ragioni giustificative dell’intervento, anche della tipologia della fonte di innesco della verifica (in ossequio alla previsione del comma 2 dell’art. 12 in commento), richiama ai dipendenti reparti l’esigenza di fornire tali informazioni in modo completo solo qualora non venga compromessa l’efficacia dell’intervento, rispettando comunque l’obbligo di riservatezza previsto da specifiche disposizioni di legge (come nel caso, ad esempio, delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio), nonché l’obbligo del segreto in senso più generale su tutte quelle informazioni, acquisite prima dell’inizio della verifica, essenzialmente mediante l’attività di intelligence, che hanno carattere riservato e rilevanza esclusivamente interna e possono pertanto essere comunicate all’esterno (ai contribuenti, come agli Uffici finanziari) solo qualora assumano, attraverso i riscontri ispettivi, l’oggettività e il valore giuridico di elementi utili ai fini dell’accertamento tributario.
Quanto alle attività di intelligence (come la gestione delle fonti confidenziali), che rappresentano l’intima essenza dell’azione delle forze di polizia (tra le quali figura la Guardia di Finanza), va precisato come la loro conoscibilità sia stata sottratta, con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 603 del 29.10.1996, al diritto di accesso previsto dalla stessa Legge n. 241/1990.
Redazione Fiscal Focus
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