Tali prerogative si concretizzano, in primis, in un obbligo di informazione che incombe sul personale dell’Amministrazione Finanziaria incaricato dell’esecuzione della verifica e che va adempiuto nelle prime fasi dell’ispezione, ossia, nell’imminenza dell’accesso qualora si tratti di “verifica esterna” intrapresa presso la sede del contribuente, ovvero nel primo giorno della verifica allorquando la stessa si svolga sin dall’inizio presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.
Va, in primo luogo, osservato che tali diritti e garanzie vanno riconosciuti a prescindere dal nomen iuris attribuito all’ispezione dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dal reparto della Guardia di Finanza incaricati della medesima, purché in virtù dell’esercizio di tale facoltà (quindi dal momento in cui prende avvio il relativo procedimento amministrativo) il soggetto che ne subisce l’iniziativa possa essere qualificato come “contribuente”.
Tale qualifica è strettamente legata all’oggetto dell’ispezione che, come previsto dal secondo comma del citato art. 12, deve essere comunicato al contribuente, appunto, “quando viene iniziata la verifica” nei suoi confronti.
Secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria (si veda, ad esempio, la Circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza), l’obbligo di informazione nei confronti del contribuente circa l’oggetto dell’attività ispettiva viene inteso nei seguenti elementi di dettaglio:
– la porzione dell’universo degli atti di gestione su cui verte il controllo;
– l’arco temporale cui esso si riferisce;
– la specificazione dei tributi a tutela dei quali viene effettuato.
Nel processo verbale di verifica del primo giorno dell’intervento, gli operanti devono fornire al contribuente chiara indicazione di dette circostanze, con la precisazione che, ove l’oggetto per qualsivoglia ragione cambi nel corso dell’intervento, occorrerà reiterare specifica informazione nei riguardi dello stesso contribuente.
Va osservato, in particolare, che la precisazione fornita dal personale ispettivo circa il tributo o i tributi al cui controllo è destinato l’intervento, qualifica il soggetto destinatario come “contribuente sottoposto a verifica fiscale” che, in quanto tale, diventa titolare di tutte le prerogative delineate nell’art. 12 in commento.
In altre parole, è possibile affermare che solo dalla natura “tributaria” dell’oggetto dell’intervento scaturisce l’insieme dei diritti e garanzie riconosciuti dalla norma; argomentando al contrario, qualora l’oggetto del procedimento amministrativo abbia natura “extra-tributaria” (ad esempio, per la Guardia di Finanza, potrebbe trattarsi di un’ispezione o controllo antiriciclaggio, ovvero di un intervento finalizzato al controllo sulla corretta assegnazione di contributi e sovvenzioni nazionali o comunitarie), al soggetto ispezionato non si renderanno applicabili le norme in commento (ma, eventualmente, quelle previste dalle specifiche norme procedurali di settore).
Alla luce dell’attuale sistema normativo, i settori afferenti il “comparto fiscale”, cui si applicano in toto le prescrizioni dell’art. 12 dello Statuto, per definizione costituenti “principi generali dell’ordinamento tributario”, possono così riassumersi:
– imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale, ivi comprese le accise;
– diritti doganali, di confine e altre risorse proprie del bilancio dell’Unione europea;
– ogni altra entrata tributaria, anche di carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
– entrate relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica.
È evidente che l’oggetto del controllo deve essere chiaramente specificato nell’ordine di servizio notificato al contribuente in sede di accesso; è altrettanto evidente che l’esecuzione di controlli non espressamente indicati in tale documento (es: settori di servizio o annualità non previste nell’ordine di servizio) deve intendersi illegittima, consentendo quindi al contribuente di impugnare il conseguente atto di accertamento, per vizi degli atti prodromici, richiedendone al giudice l’annullamento, secondo il principio oramai consolidato dell’invalidità derivata.
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