L’informativa al contribuente. Più in dettaglio, con detta informativa viene comunicato al contribuente:
• il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria (comma 2); ovviamente, il contribuente può esercitare tale diritto immediatamente, mediante richiesta di intervento del proprio consulente sin dalle fasi iniziali dell’ispezione tributaria;
• il diritto/facoltà di richiedere che l’esame dei documenti sia effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta (comma 3);
• il diritto di verbalizzazione delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista (comma 4);
• la facoltà di rivolgersi al Garante del contribuente nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità illegittime (comma 6);
• la facoltà di comunicare all’Ufficio impositore, entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni, osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori (comma 7);
• gli altri diritti e gli obblighi in qualità di verificato (comma 2).
L’obbligo di esibizione contabile. Va precisato che tra agli obblighi che incombono sul contribuente sottoposto a verifica, la prassi interna degli uffici valorizza quello inerente l’esibizione – all’atto dell’accesso – di tutti i libri, registri, scritture e documenti attinenti all’attività esercitata; in tale occasione, il personale ispettivo fa rilevare al contribuente medesimo le conseguenze della mancata esibizione di quanto richiesto in termini sanzionatori, di impossibilità per il contribuente di utilizzare quanto non esibito in sede amministrativa e contenziosa, nonché in termini di possibilità per l’ufficio impositore di procedere alla determinazione delle imposte con metodi induttivi.
Il diritto di partecipazione alla fase ispettiva. In merito agli altri diritti riconosciuti al contribuente rileva, nell’ambito dell’attività di verifica, quello di partecipare attivamente alla fase ispettiva (ancorché questa venga eseguita presso gli uffici finanziari), con possibilità di richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative.
Il luogo della verifica. Il relazione al luogo della verifica va osservato che, mentre è previsto il diritto da parte del contribuente di richiedere che la verifica venga eseguita “al di fuori” della propria azienda (presso gli uffici finanziari o l’ufficio del consulente fiscale), non esiste un analogo diritto di richiedere che la verifica venga eseguita presso i locali della propria azienda. È pur vero che le operazioni ispettive svolte presso la sede del contribuente garantiscono maggiormente, di norma, un sano sviluppo del contraddittorio, secondo il principio della collaborazione coniato dall’art. 10 dello Statuto; ma è altrettanto vero che ragioni di opportunità possano in taluni casi suggerire agli operanti di ritirare tutta la documentazione acquisita alla verifica e di procedere alla prosecuzione della medesima presso i propri uffici, ai fini di una maggiore efficacia dell’intervento ispettivo nel suo complesso. Come accennato, rimane fermo, comunque, in tale ultima circostanza, il diritto del contribuente verificato di intervenire nella fase ispettiva, prendendo cognizione delle singole operazioni eseguite (anche in sua assenza), potendo, in ogni circostanza, formulare rilievi e osservazioni in merito alle stesse.
Il responsabile del procedimento. Non va trascurato, infine, il diritto di informazione riconosciuto al contribuente sottoposto a verifica in relazione alla previsione – riguardante ogni genere di atto dell’Amministrazione finanziaria – di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), della medesima Legge n. 212/2000; in base alla richiamata norma, al momento dell’intervento ispettivo il contribuente deve essere chiaramente reso edotto dell’ufficio (o reparto) e della articolazione operativa (nonché dei relativi recapiti), presso cui può ottenere in qualsiasi momento informazioni in ordine all’attività ispettiva; allo stesso contribuente deve, infine, essere comunicato il nominativo del responsabile del procedimento (figura che per la Guardia di Finanza va identificata nel Direttore della Verifica).
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