È quanto afferma l’Ordinanza n. 22369/2017 della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, con cui è stato definito un giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo.
La controversia riguarda le spese collegate al riconoscimento giudiziale dell’acquisto per usucapione della proprietà di un immobile. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha riconosciuto, in capo all’usucapente, il diritto di agire in regresso per ottenere il pagamento del 50% dell’imposta di registrazione della sentenza, da lui interamente corrisposta.
I Giudici di legittimità, riformando la decisione dalla Corte territoriale, osservano che l’art. 8, Nota 2-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, mentre l’art. 57 stesso D.P.R. prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.
Tuttavia, nei rapporti interni tra le parti in causa, l‘obbligazione tributaria afferente al “trasferimento” immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell’art. 1298 Cod. civ., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligazioni ex lege venute a esistenza, non nell’interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido.
Nei rapporti interni, dunque, l’obbligazione tributaria grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio.
L’Ordinanza n. 22369/2017 quindi afferma che: “la parte, in favore della quale è stato pronunciato l’acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito. Poiché il debitore che ha interesse all’obbligazione è uno solo, l’obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.”
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito con revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
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