La tassazione dei dividendi – La tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia dipende dalla caratteristica delle partecipazioni, ovvero partecipazione qualificata o non qualificata; in particolare, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni
Partecipazioni qualificate in società italiane – Nel caso in cui gli utili percepiti derivino da partecipazioni qualificate in società di capitali fiscalmente residenti in Italia, questi concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).
Sugli utili in esame non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. In assenza della dichiarazione, la società erogante deve applicare la ritenuta prevista per le partecipazioni non qualificate.
È da precisare che, in base alle disposizioni dell’art. 1 del D.M. 2.4.2008, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2007, si considerano prioritariamente distribuito l’utile prodotto fino al 2007 e quindi tassato in capo ai soci al 40%.
Diversamente, qualora le riserve di utili siano utilizzate per scopi diversi dalla distribuzione (copertura delle perdite) devono, al contrario, considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve che si sono formate con utili post 2007.
UNICO PF 2015 – Ai fini dichiarativi, i dividendi italiani percepiti nel 2014 dovranno essere indicati nel quadro RL di UNICO 2015.
In partivolare, ipotizzando che si tratti di utili post 2007, si dovrà indicare
• nel quadro RL, rigo RL1, col. 1, il codice 5, relativo a utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
• nel quadro RL, rigo RL1, col. 2, il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell’anno 2014.
Partecipazioni non qualificate – In questo caso la società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’intero ammontare (art.27 c.1 D.P.R. 600/1973).
Si ribadisce che l’art. 3 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto l’incremento della ritenuta dal 20% al 26%, per i dvidendi percepiti dal 1° luglio 2014.
Dunque:
• i dividendi di fonte italiana percepiti nel 2013 e fino a giungo 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato una ritenuta a titolo d’imposta del 20%;
• i dividendi di fonte italiana che sono stati percepiti dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Nella C.M. 19/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi”.
La conclusione proposta dall’Amministrazione Finanziaria è conforme alla modalità di tassazione di tali redditi. È noto, infatti, che i redditi di capitale non sono imponibili per “competenza”, bensì seguendo il “principio di cassa”, momento in cui effettivamente avviene la loro percezione monetaria (art. 45, comma 1, del Tuir). In particolare, l’elemento di reddito si deve considerare “percepito” dal momento in cui confluisce nel patrimonio del percettore, non rilevando, ai fini della tassazione, la nascita del diritto di credito.
Così come indicato dalle istruzioni di UNICO PF 2015, non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/unico-pf-2015-dividendi-di-fonte-italiana,3,26783
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