Per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono liquidità su C/C presso intermediari esteri, si pone la necessità di dover attentamente analizzare:
• le modalità impositive relative agli interessi derivanti dall’investimento estero;
• l’assolvimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (RW);
• il pagamento dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
Imposte dirette – Da un punto di vista delle imposte dirette, per i proventi derivanti dalle obbligazioni e gli interessi attivi su c/c esteri, l’art. 26, co. 3, D.P.R. 600/1973, prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26% da parte dell’intermediario che interviene nella riscossione.
Tale ritenuta non deve essere applicata nei confronti dei seguenti soggetti:
• imprenditori individuali;
• società di persone commerciali;
• società di capitali ed enti non commerciali;
• stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Da segnalare che la ritenuta era pari:
• al 12,50% per gli interessi percepiti fino al 31.12.2011 (27% se derivanti da Stati black list);
• al 20% per gli interessi percepiti dal 01.01.2012 al 30.06.2014;
• al 26% per gli interessi percepiti a partire dal 01.07.2014.
Se non interviene un intermediario nella riscossione, l’art. 18 D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti a un’imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta.
RW e IVAFE – Da considerare inoltre che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro.
La legge di conversione del D.L. 4/2014, ha integrato l’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990, aggiungendovi un nuovo periodo.
In base all’integrazione operata nell’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990 “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro”.
La nuova previsione normativa introduce una soglia di 10.000 euro (15.000 euro dal 1° gennaio 2015), al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW. L’esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale riguarda esclusivamente i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero.
Di conseguenza, per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri è necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.
Il limite dei 10.000 euro andrà verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta.
Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Ai fini della compilazione del quadro RW, dunque, la nuova soglia di esonero va coordinata con l’esenzione prevista ai fini IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).
Ai fini IVAFE, infatti, per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, attualmente pari a euro 34,20.
Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta.
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