Sono assoggettabili a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, le partecipazioni azionarie trasferite in un trust quando vi siano indizi di un collegamento tra l’oggetto dell’atto di destinazione e l’attività illecita ipotizzata.
È quanto emerge dalla sentenza 21621/14 della Corte di Cassazione.
La Sesta Sezione Penale del Palazzaccio ha confermato l’ordinanza del Tribunale del Riesame, che a sua volta aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disposto dal GIP ai danni di una SRL conferita in trust, sul presupposto che la stessa fosse al vertice di un sodalizio criminale per la gestione di appalti pubblici riconducibile a una cosca mafiosa.
La S.C. ha ritenuto pienamente motivato il sequestro, poiché fondato su numerosi indizi dai quali è stato possibile desumere lo scopo illecito del trust, quindi la non meritevolezza della tutela degli interessi che l’atto di destinazione ha inteso, nella specie, realizzare.
Nelle articolate motivazioni della pronuncia in esame gli Ermellini spiegano, tra l’altro, che il requisito della “meritevolezza dello scopo” non rappresenta solo un motivo di opponibilità del vincolo costituito col trust, ma anche un elemento di validità della destinazione, trovando la sua giustificazione proprio nel fatto che tale forma negoziale sottrae beni dal patrimonio del disponente, dunque dall’area della garanzia dei creditori (art. 2740 c.c.).
Incidendo negativamente su tale sfera, è necessario che il trust persegua “fini socialmente utili”, tanto da giustificare la conseguenza dell’eccezionale compressione dei diritti dei creditori. Sul piano civilistico, infatti, il fenomeno della destinazione comporta che il patrimonio separato diventi “insensibile” alle vicende personali del soggetto cui formalmente appartiene, posto che i beni oggetto del vincolo sono sottratti alla garanzia patrimoniale generica incombente sull’intestatario di tali beni.
La funzione destinatoria, aggiungono dal Palazzaccio, è la legittima espressione dell’esercizio di un potere dispositivo che, pur se diversamente graduabile a seconda delle varie vicende negoziali, deve comunque rendere effettiva e rilevante la destinazione anche nei confronti dei terzi.
Dal provvedimento gravato, di contro, è emersa con evidenza una serie di dati sintomatici (ad esempio la coincidenza fra beneficiari e disponenti del trust, la comunanza di interessi economici con società riconducibili al precedente amministratore della SRL in questione e la continuità del controllo attraverso lo schermo di un rapporto lavorativo) il cui globale vaglio da parte del Tribunale ha motivatamente indotto “a ricavare la presenza di un persistente collegamento fra il trust in tal guisa costituito e gli originari disponenti e titolari della società che in esso risulta esser stata conferita”.
Si deve ritenere, infatti, che “sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 416-bis, comma 7, c.p., partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l’oggetto di tale atto di destinazione e l’ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l’operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società”.
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