Generalmente tali trasferimenti sono giustificati da nuove opportunità lavorative. In alcuni casi, tuttavia, il trasferimento di residenza fiscale, specie nei paradisi fiscale, è attuato con l’intento di sottrarsi al fisco italiano. Ma attenzione, da valutare attentamente se anche dopo il trasferimento di residenza fiscale all’estero siano da assolvere in Italia obblighi impositivi e dichiaratavi
Presunzione di residenza – Il trasferimento di residenza fiscale potrebbe generare un effetto boomerang, specie se si tratta di un trasferimento in un paradiso fiscale.
L’art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986 stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Dunque, se il trasferimento viene operato verso un Paese a fiscalità privilegiata, l’onere di provare l’effettività del trasferimento incombe sul contribuente.
Quali sono i Paesi a fiscalità privilegiata – Ai fini dell’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata è necessario far riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 83, lett. a), L. 244/2007, che ha sostituito il riferimento alla Black list con quello a una nuova White list.
In sostanza, continueranno a essere considerati residenti, salvo prova contraria, le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con un apposito decreto.
Poiché il citato D.M. non è ancora stato emanato, si deve far riferimento al D.M. 4 maggio 1999 come modificato dal D.M. 27 luglio 2010.
Vi rientrano a titolo esemplificativo le mete più gettonate ovvero gli Emirati Arabi, Panama, Principato di Monaco.
Valutazioni – Anche nel caso in cui il trasferimento di residenza fiscale è verso Paesi non black list, andranno effettuate opportune valutazioni prima di sottrarsi agli adempimenti fiscali in Italia.
È da evidenziare innanzitutto che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato.
Infatti, l’aver stabilito il domicilio in Italia, ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato, sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
Di conseguenza, se un soggetto si iscrive all’AIRE ma è spesso nel nostro Paese (dimora) o ha in Italia moglie e figli (centro di affari e interessi), sarà considerato fiscalmente residente in Italia; il Legislatore ha legato infatti la residenza sia a elementi formali (iscrizione all’Anagrafe) sia a elementi sostanziali come il centro degli affari ed interessi e la reale presenza fisica nel territorio dello Stato.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/trasferimenti-di-residenza-direzione-paradisi-fiscali,3,26684
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