L’art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 sancisce la necessità per il contribuente, nell’ipotesi in cui le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non avvengano nel rispetto del “valore di mercato”, di operare variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
L’art. 26 D.L. 78/2010, conv. con mod. L. 122/2010 ha introdotto in Italia l’onere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo, come precisato nel paragrafo 9.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 29.09.2010, i darne comunicazione all’Amministrazione Finanziaria sempre in sede di dichiarazione dei redditi.
I citati interventi normativi e di prassi individuando, dunque, una serie di adempimenti da espletare in sede di ichiarazione dei redditi per tutti i “soggetti” per i quali trova applicazione la normativa sul transfer pricing di cui all’art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986.
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