Per dar prova che le operazioni intercompany sono avvenute nel rispetto dei criteri anzidetti, l’art. 26 D.L. 78/2010, conv. con mod. L. 122/2010, prevede l’onere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 viene illustrata la documentazione da fornire per beneficiare dell’esonero dalle sanzioni previste per dichiarazione infedele:
• Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
• Documentazione nazionale, contenente informazioni specifiche riferite alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare.
In particolare, il Provvedimento prevede che: i) per le società holding e per le sub-holding, la documentazione idonea è costituita sia dal Masterfile che dalla Documentazione Nazionale; ii) per le società controllate appartenenti a un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale; iii) per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la documentazione idonea è determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appartiene (società holding, società sub-holding, società controllata).
Nelle istruzioni di Unico SC 2015 viene precisato che il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della suddetta documentazione barrando la casella 4, del Rigo RS 106, denominata “Possesso documentazione”.
Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS, qualora in sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non siano avvenute nel rispetto del “valore di mercato”, il contribuente deve apportare delle variazioni in aumento e in diminuzione in Unico 2015.
In particolare:
• se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva un aumento del reddito imponibile, il contribuente deve operare una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi.
Le istruzioni al Modello UNICO SC 2015 prevedono l’indicazione nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 15, della differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti);
• se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti),. In particolare, i contribuenti società di capitali devono compilare il Rigo RF 55 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 21.
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