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Tonnage tax: opzione da esercitare in dichiarazione

18 Novembre 2014silvanaNews
Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell’imposizione sul reddito delle società. In particolare, l’art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 introducendo, con gli artt. da 155 a 161, un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito: “tonnage tax”).

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 161 del TUIR, con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime di determinazione forfetaria.

Il regime di tonnage tax si applica al reddito ottenuto dall’utilizzo delle navi indicate nell’art. 6 del decreto sopra citato.
Dette navi, con tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta, devono essere destinate all’attività di:
– trasporto merci;
– trasporto passeggeri;
– soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore e assistenza marittima in alto mare.

Sono incluse nell’imponibile anche le attività accessorie indicate nell’art. 6, comma 2, del decreto, qualora siano direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate.
Sono in ogni caso esclusi dal regime di tonnage tax i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d’azzardo, dalle scommesse e dai casinò.

Possono fruire della determinazione forfetaria della base imponibile i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) e d), del TUIR che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa mediante stabile organizzazione, e le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ai sensi dell’art. 56, comma 1, del TUIR, come modificato dall’art. 2, comma 217, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244) a condizione che effettuino l’opzione per il nuovo regime entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta dal quale si intende fruirne.

L’opzione fino all’anno d’imposta in corso al 31/12/2014 va comunicata all’Agenzia delle Entrate nel modello specifico predisposto, può essere rinnovata, è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all’art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta.

Con il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, il legislatore tributario mira ad agevolare i contribuenti che vogliono utilizzare o meno regimi particolari, come quelli della trasparenza, del regime forfetario per gli armatori, del consolidato nazionale e per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, secondo le disposizioni indicate nell’art. 5, D.Lgs. 446/1997, per i soggetti diversi dalle società di capitali ma che adottano una contabilità ordinaria.
La semplificazione rimanda all’utilizzo del Modello Unico o IRAP in luogo dei vecchi modelli specifici, con la conseguenza che il contribuente, opterà per il regime speciale «con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione».

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/tonnage-tax-opzione-da-esercitare-in-dichiarazione,3,24699

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Tag: #tassazionenavi, #tonnagetax, #trasportonavi
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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