L’articolo 16, comma 1, del c.d. Decreto giustizia (D.L. 132/14, conv. in L. 162/14) ha previsto la riduzione delperiodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che, pertanto, a decorrere dall’anno 2015, opererà dal 1° al 31 agosto di ogni anno e non più dal 1° agosto al 15 settembre.
L’istituto della sospensione feriale interessa anche il processo tributario con riguardo al termine per introdurre il processo, per la costituzione in giudizio, per il deposito di documenti e memorie illustrative, per l’impugnazione delle sentenze delle CTP e delle CTR, per il pagamento degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/92 e per la fase del reclamo e mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92.
La Fondazione nazionale commercialisti, con un documento del 15 luglio scorso (allegato), oltreché segnalare l’importante novità recata dal Decreto giustizia, ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale al procedimento di accertamento con adesione alla luce della recente ordinanza della Cassazione che ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale finora pacifico sul punto e condiviso anche dall’Amministrazione Finanziaria.
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