Quest’anno, però, c’è una novità: il periodo di sospensione non si protrarrà fino al 15 settembre, ma solamente fino al 31 agosto. Ciò si deve alla modifica introdotta dal D.L. 132/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
Precisamente, l’art. 1, della Legge n. 742/1969, come modificato dal D.L. 132/14 (conv. in L. 162/14), prevede ora che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative:
• è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione, quindi, comprende 31 giorni di cui i contribuenti e gli uffici dovranno tenere conto con riguardo alla proposizione di ricorsi e appelli, oltreché per il deposito di atti, documenti e memorie, poiché la c.d. sospensione “feriale” si applica anche nel contenzioso tributario.
In pratica, se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione, cioè al 1° settembre. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente all’1 agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale, per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre.
Applicando alla “nuova” sospensione dal 1° al 31 agosto i principi individuati dalla Cassazione in relazione al precedente periodo di decorrenza della sospensione feriale (1° agosto -15 settembre di ogni anno) si deve ritenere che tutti i termini processuali riprendono a decorrere dal 1° settembre, se hanno avuto inizio e non sono maturati anteriormente al 1° agosto, ovvero iniziano a decorrere dal 1° settembre quando dovrebbero iniziare durante il periodo feriale, che non può essere computato (Cass. S.U. n. 3668/95, Cass. n. 7757/07 e n. 4785/05).
A titolo esemplificativo, se un avviso di accertamento è notificato anteriormente al 1° agosto, il termine di 60 giorni, previsto per l’impugnazione:
• inizia a decorrere dalla data di notifica (ad esempio, l’1 luglio);
• si sospende per il periodo dall’1 al 31 agosto (pari a 31 giorni);
• ricomincia a decorrere dal 1° settembre.
Quindi si dovranno conteggiare: 30 giorni dall’1 fino al 31 luglio + 31 giorni di sospensione feriale + altri 30 giorni dal 1 settembre, giungendo così al 30 settembre.
Se l’avviso di accertamento è notificato nel termine di sospensione feriale, ossia dal 1° al 31 agosto, il termine di 60 giorni per l’impugnazione inizia a decorrere dal 1° settembre.
La sospensione interessa anche i termini per impugnare le sentenze, quelli per la costituzione in appello e quelli per la proposizione di controricorso in Cassazione. La sospensione feriale, infine, si applica ai termini per la riassunzione del giudizio e alla procedura di reclamo/mediazione disciplinata dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/92. Infatti, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2014, al computo dei 90 giorni, previsti per la procedura di mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali.
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