Quest’anno numerosi sono stati i temi affrontati con riferimento ai redditi d’impresa: dalla disciplina Ace a quella Irap, senza dimenticare le novità connesse ai canoni di leasing e alla perdita su crediti.
Con riferimento agli aspetti sopra richiamati, tre sono i quesiti estremamente interessanti che in questa sede vogliono essere ricordati.
In primo luogo vogliamo parlare della determinazione della base imponibile Irap, e della rilevanza delle sopravvenienze passive dovute a un evento calamitoso.
Il quesito riguardava per l’appunto una società che aveva totalmente perso i cespiti proprio a seguito di un evento calamitoso e aveva ovviamente rilevato la sopravvenienza passiva: tale posta è da considerarsi irrilevante ai fini Irap?
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate precisa che tale posta è deducibile ai fini Irap, anche se classificata tra i componenti straordinari di reddito.
Richiama infatti, a tal proposito, la disciplina prevista per le plusvalenze e minusvalenze da cessione dei beni strumentali, le quali, come noto, entrano a far parte della base imponibile Irap anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito.
Altra importantissima precisazione riguarda i contratti di leasing sugli automezzi in uso promiscuo ai dipendenti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti un dubbio che si trascinava avanti dal 2006.
Con riferimento agli automezzi in uso promiscuo ai dipendenti non era infatti chiaro se il periodo minimo di deduzione fosse pari al periodo di ammortamento (così come previsto per i mezzi di trasporto parzialmente deducibili) o a quello previsto per gli altri beni mobili (ora pari alla metà del periodo di ammortamento).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo di deduzione minimo è in questo caso pari alla metà del periodo di ammortamento, al pari degli altri beni mobili.
Infine si vuole richiamare l’attenzione sulla disciplina delle perdite su crediti.
Nel quesito all’Agenzia delle Entrate viene richiamato la possibilità di rilevare una perdita su crediti fiscalmente rilevante nel caso in cui il credito sia prescritto.
Infatti, la Circolare 26/E del 2013, con riferimento alla decorrenza della previsione normativa in esame, aveva specificato che la stessa produceva i suoi effetti solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 134 del 2012, precisando tuttavia successivamente che “già in passato la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita”.
Rimanevano dunque dubbi sulla correttezza o meno del comportamento di tutti quei contribuenti che, anche prima del periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, avessero rilevato una perdita su crediti a seguito della prescrizione, dando alla stessa rilevanza fiscale.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ammette tale comportamento e lo ritiene corretto, tornando a precisare, però, che resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale.
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