Con Risoluzione n. 1 /DF del 23 giugno 2014 il Ministero chiarisce che i comuni non dovranno applicare sanzioni e interessi a quei contribuenti che, alla data del 16 giugno 2014 (data di versamento della prima rata), non avessero effettuato in tutto o in parte il versamento dei tributi.
L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi è giustificata dalle criticità relative alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di continue novità legislative recate dal D.L. n.88/2014 (pubblicato in G.U. n.132 del 10 giugno 2014) e alla determinazione stessa del tributo (della TASI in particolare).
Le difficoltà applicative e organizzative hanno reso indispensabile questa presa di posizione del Ministero.
Fa sorridere come vengano citati- come al solito – i soli CAF tra gli operatori che si sono scontrati con le problematiche in questione, e non la platea dei professionisti che sono alle prese con mille scadenze, oltre a quelle gestite da un semplice centro di assistenza fiscale.
La tutela del contribuente – Nonostante fino a oggi sia stato il più delle volte snobbato, il Ministero chiama in causa lo Statuto del contribuente e cita l’articolo che garantisce (art.10 – L. 212/2000) la tutela del contribuente dinanzi alla “schizofrenia legislativa” degli ultimi anni:
“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne’ richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché’ successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.
Graziata anche l’omissione IMU – Il Ministero chiarisce come tali considerazioni debbano essere fatte anche per l’IMU, dato che il groviglio TASI ha avuto un riflesso anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, anche in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi (identica base imponibile, ecc.).
Enti non commerciali – Gli enti non commerciali, infine, esenti da IMU, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 e tenuti al particolare meccanismo di versamento delle imposte ai sensi dell’art.1 comma 721 della L. 147/2013 in 3 tranche:
– 16 giugno 2013 (versamento del 50% dell’imposta 2013);
– 16 dicembre 2013 (versamento del 50% dell’imposta 2013);
– 16 giugno 2014 (versamento del conguaglio sul 2013 e acconto sul 2014);
oltre che al versamento della TASI, stanno ancora attendendo il modello definitivo di DICHIARAZIONE IMU da utilizzare per dichiarare la promiscuità degli immobili impiegati nell’attività.
L’art.6 del regolamento n.200/2012 ha previsto tale adempimento, ma a oggi è stato pubblicato solo in bozza.
I comuni possono quindi stabilire un termine ragionevole pari a:
– un mese dal 16 giugno 2014 (dunque fino al 31 luglio 2014) per il versamento IMU e TASI dei contribuenti;
– o un mese dalla pubblicazione del modello definitivo di Dichiarazione IMU;
entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Dunque, ancora una volta, piena autonomia ai comuni che possono solo scegliere di introdurre tale differimento (non vi sono obbligati) e l’onere da parte degli operatori di verificare le diverse scelte operate dall’ente locale caso per caso.
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