La TASI, dunque, che inizialmente veniva calmierata dalla Legge di stabilità 2014 al 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, viene ora già innalzata al 3,3 per mille.
Le esenzioni dal tributo – Seppur la base imponibile del tributo sia identica a quella IMU, tutte le esenzioni previste dalla disciplina Imu non sono automaticamente applicabili alla Tasi, salvo non siano recepite nel regolamento comunale. In linea generale sono quindi assoggettati alla TASI tutti gli immobili, a qualsiasi uso destinati, posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl, enti non commerciali ed enti ecclesiastici, compresi anche i terreni agricoli montani. L’unico immobile che potrebbe ritenersi escluso in ogni caso potrebbe essere il fabbricato di categoria E, per il quale non esiste alcun criterio per la quantificazione della base imponibile IMU.
Le riduzioni – L’ente locale può stabilire riduzioni ed esenzioni per gli immobili con unico occupante o utilizzato in periodi stagionali e può tener conto di “superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”. Le riduzioni previste dalla normativa IMU non sono comunque applicabili alla Tasi. Ad esempio, nessun abbattimento del 50% della base imponibile è applicabile a fabbricati inagibili e/o storici o in caso di conduzione diretta del terreno da parte di un coltivatore diretto o IAP.
L’immobile adibito ad abitazione principale – Nella disciplina della Tasi non è prevista una detrazione base come per l’IMU. È ogni Ente riscossore a decidere le modalità di determinazione, anche se lo Stato con i sopra citati 700 milioni riconosce la possibilità di aumentare l’aliquota massima del 2,5 per mille di altri 0,8 punti, purché il gettito sia destinato alle detrazioni.
Si tratta di uno sconto fiscale che tiene conto del reddito e del numero di componenti del nucleo familiare.
Ciò che non è chiaro è come possano essere applicate queste buone intenzioni, dato che nel 2014 il contribuente si vedrà recapitare un modulo precompilato dal parte del Comune, il quale ovviamente non è in grado di agganciare, almeno nel breve periodo, le informazioni sul reddito, desumibili dall’Anagrafe tributaria, al singolo soggetto passivo Tasi. Ancor meno applicabile il riscontro con i dati ISEE.
I moduli precompilati – L’invio dei moduli implica l’esatta conoscenza dei soggetti passivi, ricavabili dall’Imu, per la quota di competenza dei «possessori», e dalla Tares/Tari, per la quota di competenza degli «occupanti». Ipotizzando venga attuata l’integrazione tra banche dati Imu e Tari, comunque rimane il problema che nella tassa sui rifiuti non tutti gli immobili sono identificati catastalmente ed è per questo che si ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati.
L’invio dei modelli precompilati è poi incompatibile con la dichiarazione Tasida presentare il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Ad esempio il Comune invia entro giugno un precompilato per un’area fabbricabile, mentre il contribuente dovrà dichiarare il suo valore solo l’anno successivo.
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