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Tasi: aliquota fino al 3,3 per mille

30 Gennaio 2014silvanaNews

Il rebus dei moduli pre-compilati: come faranno i Comuni con il riscontro dei dati?

Arriva l’accordo tra Governo ed Enti locali sulle aliquote e sul gettito della Tasi, una delle tre componenti della nuova IUC.
Il presidente dell’Anci, Piero Fassino, a seguito dell’incontro che si è tenuto al Ministero dell’Economia, ha riferito che il Governo si è impegnato a fornire ai Comuni “nel 2014 le stesse risorse del 2013”.
Inoltre è stata confermata la possibilità di maggiorazione delle aliquote base dello 0,8 per mille sull’abitazione principale o su immobili diversi a discrezione di ogni Comune e in relazione al mancato gettito nel passaggio dall’Imu alla Tasi, si è accertato che questo ammonta a 700 milioni di euro e il Governo si è impegnato a trovare queste risorse.
Il Governo dirotterà i 500 milioni di euro, già previsti per le detrazioni, a copertura di parte del mancato gettito e che le detrazioni verranno invece assicurate dalla maggiorazione dello 0,8 per mille delle aliquote base che potrà quindi oscillare in un range che va dal 2,5 al 3,3 per mille.
Ancora 200 sono i milioni di euro mancanti, anche se l’Esecutivo si è impegnato a garantire l’intera copertura del gettito, fino a raggiungere la cifra complessiva di 700 milioni di euro. Ovviamente l’esecutivo dovrà varare norme chiare in tempi rapidi per avere certezza nei prossimi giorni, per consentire ai Comuni di chiudere i bilanci entro il 28 febbraio 2014.

La TASI, dunque, che inizialmente veniva calmierata dalla Legge di stabilità 2014 al 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, viene ora già innalzata al 3,3 per mille.

Le esenzioni dal tributo – Seppur la base imponibile del tributo sia identica a quella IMU, tutte le esenzioni previste dalla disciplina Imu non sono automaticamente applicabili alla Tasi, salvo non siano recepite nel regolamento comunale. In linea generale sono quindi assoggettati alla TASI tutti gli immobili, a qualsiasi uso destinati, posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl, enti non commerciali ed enti ecclesiastici, compresi anche i terreni agricoli montani. L’unico immobile che potrebbe ritenersi escluso in ogni caso potrebbe essere il fabbricato di categoria E, per il quale non esiste alcun criterio per la quantificazione della base imponibile IMU.

Le riduzioni – L’ente locale può stabilire riduzioni ed esenzioni per gli immobili con unico occupante o utilizzato in periodi stagionali e può tener conto di “superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”. Le riduzioni previste dalla normativa IMU non sono comunque applicabili alla Tasi. Ad esempio, nessun abbattimento del 50% della base imponibile è applicabile a fabbricati inagibili e/o storici o in caso di conduzione diretta del terreno da parte di un coltivatore diretto o IAP.

L’immobile adibito ad abitazione principale –
Nella disciplina della Tasi non è prevista una detrazione base come per l’IMU. È ogni Ente riscossore a decidere le modalità di determinazione, anche se lo Stato con i sopra citati 700 milioni riconosce la possibilità di aumentare l’aliquota massima del 2,5 per mille di altri 0,8 punti, purché il gettito sia destinato alle detrazioni.
Si tratta di uno sconto fiscale che tiene conto del reddito e del numero di componenti del nucleo familiare.
Ciò che non è chiaro è come possano essere applicate queste buone intenzioni, dato che nel 2014 il contribuente si vedrà recapitare un modulo precompilato dal parte del Comune, il quale ovviamente non è in grado di agganciare, almeno nel breve periodo, le informazioni sul reddito, desumibili dall’Anagrafe tributaria, al singolo soggetto passivo Tasi. Ancor meno applicabile il riscontro con i dati ISEE.

I moduli precompilati – L’invio dei moduli implica l’esatta conoscenza dei soggetti passivi, ricavabili dall’Imu, per la quota di competenza dei «possessori», e dalla Tares/Tari, per la quota di competenza degli «occupanti». Ipotizzando venga attuata l’integrazione tra banche dati Imu e Tari, comunque rimane il problema che nella tassa sui rifiuti non tutti gli immobili sono identificati catastalmente ed è per questo che si ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati.
L’invio dei modelli precompilati è poi incompatibile con la dichiarazione Tasida presentare il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Ad esempio il Comune invia entro giugno un precompilato per un’area fabbricabile, mentre il contribuente dovrà dichiarare il suo valore solo l’anno successivo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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