Super ammortamento – La Legge n. 232/2016, la cosiddetta Legge di Bilancio 2017, all’articolo1, comma 8, riconferma il beneficio, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, di usufruire del cosiddetto super ammortamento che, prevede la maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In sostanza, con il super ammortamento, viene riconosciuta la possibilità all’imprenditore e al lavoratore autonomo, dell’aumento del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui all’articolo 164, lettera b) e b-bis) del TUIR, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la predetta data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20%.
Si ricorda, inoltre che la Circolare n. 4/E specifica che, sono ammessi all’agevolazione anche le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che applicano il regime di vantaggio, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011. Rispetto al precedente chiarimento, l’attuale Circolare non richiama i soggetti in “regime dei minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96 e seguenti, della Legge n. 244/2007, ma, essendo un regime ancora applicabile per coloro che devono completare il quinquennio o sino al compimento del 35° anno di età, si ritiene che anche questi soggetti possono rientrare nell’agevolazione. Per tali soggetti, nella determinazione del reddito, si prevede che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (c.d. principio di cassa), pertanto, non può essere di ostacolo alla fruizione del beneficio dell’agevolazione, trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.
Occorre precisare che, la maggiorazione, è concessa ai soli fini del calcolo degli ammortamenti e ai fini dell’individuazione della quota deducibile dei canoni di leasing e quindi, la maggiorazione del costo deve essere ritenuta ininfluente nella verifica del superamento o meno del limite degli investimenti.
Meccanismo applicativo nel modello Redditi 2017 – Il meccanismo applicativo che trova esposizione in dichiarazione è molto semplice, in quanto, il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento, o del canone di leasing fiscalmente deducibile. La maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quel che concerne l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. del 1998, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito di impresa, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR. Per quanto riguarda il leasing, invece, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 1998.
Occorre pertanto, che l’investimento sia effettuato nel periodo di imposta stabilito dalla norma, mentre l’ordinaria condizione dell’entrata in funzione rileva solo per determinare il momento da cui l’agevolazione produce i suoi effetti. Infatti, l’articolo 1, comma 91 della Legge di Stabilità 2016, dispone che, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016. Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR.
La maggiorazione non pesa sull’operatività – Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, sostiene che la determinazione del costo del bene agevolabile, è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. Ai soli effetti della quantificazione del beneficio fruibile, si ritiene inoltre che, per la determinazione del costo agevolabile non rilevino i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
Si ricorda che, la maggiorazione del costo si applica solo con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Pertanto, tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività. Si evidenzia, infatti, che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta, derivante dalla maggiorazione, riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo. Tale disciplina, pertanto, non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (Circolare n. 25/E del 2007 e Circolare n. 53/E del 2009).
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