Con la Circolare Agenzia delle Entrate 13/E del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017” sono stati forniti gli attesi chiarimenti in materia di obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica nell’ambito degli appalti pubblici.
Ricordiamo che con la manovra 2018 (Legge 205/2017) è stato introdotto l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica a partire dal 1 luglio, e quindi in via anticipata rispetto alla generalità dei contribuenti, per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica (articolo 1 comma 917 Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Tale obbligo, inoltre, non è stato in alcun modo modificato dal Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha disposto esclusivamente la proroga (rispetto agli obblighi ‘anticipati’ previsti dalla Manovra) relativamente alle “cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”.
Detto questo, con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ambito di fattura elettronica B2B nell’ambito dei sub appalti PA, che si vanno ad aggiungere a quelli già forniti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 8975 di fatturazione elettronica ai sub-appalti ‘di primo livello’, ovvero ai “rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi”.
Un primo importante chiarimento fornito dalla Circolare è ciò che debba essere inteso come sub-appalto PA, e pertanto rientrante in regime di fatturazione elettronica obbligatoria: sul punto viene richiamato il “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – articolo 105 che così definisce il subappalto: «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
Pertanto, è sub-appalto PA il contratto la cui esistenza è stata oggetto delle prescritte comunicazioni al soggetto appaltante. Quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica interessa solo il rapporto Pubblica Amministrazione / titolare del contratto di appalto – ed in questo caso si tratterà di FE di tipo PA – e il rapporto titolare del contratto di appalto/subfornitori o subcontraenti, ma solo entro il “primo livello” e solo quando il subappalto sia stato comunicato alla stazione di appalto. Peraltro, la fattura elettronica emessa da sub contraente o subappaltatore sarà di tipo elettronico B2B, ma dovrà riportare il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG). I suddetti dati, che dovranno essere comunicati dall’impresa capofila ai propri committenti, come precisato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018, saranno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi della fattura elettronica: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.
La Circolare chiarisce anche quale tipologia di soggetto capofila del contratto di appalto dia luogo all’obbligo di fatturazione elettronica. Laddove il committente principale non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato, non sussiste obbligo di fatturazione elettronica. In sostanza, il riferimento per individuare il soggetto capofila che può determinare il “problema” della fattura elettronica è l’elenco delle Pubbliche Amministrazioni che, nel caso di rapporto diretto, possono recepire esclusivamente fatture elettroniche PA.
Per concludere, la Circolare 13/E chiarisce che nessun obbligo di fatturazione elettronica sussiste nell’ambito dei consorzi di imprese che siano sub appaltatori PA. Secondo l’Agenzia, infatti, che richiama quanto già espresso nella circolare n. 8/E del 2018, l’obbligo di fatturazione B2B nell’ambito del sub appalto PA si applica soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Pertanto, immaginando che il soggetto titolare del contratto di appalto stipulato con la PA si avvalga in sub fornitura delle prestazioni di un Consorzio X (che riveste quindi la qualifica di subfornitore di “primo livello”, e quindi tenuto alla fatturazione elettronica B2B), laddove il consorzio stesso si avvalga per l’esercizio della propria attività di apporti o rapporti con singoli consorziati, questi rapporti interni costituiscono comunque un passaggio successivo a quello “di primo livello”. Pertanto, tali rapporti interni tra il Consorzio ed i propri consorziati non rivestono la natura di subappalto, e comunque si tratterebbe di passaggio successivo al primo, e pertanto fuori dall’obbligo di fatturazione B2B.
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