È quanto emerge dalla sentenza n. 1634/23/15 della Commissione Tributaria Regionale di Bari (Sez. Staccata di Lecce).
In primo grado è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento di maggiori ricavi basato sugli studi di settore. L’Ufficio finanziario, pertanto, ha proposto appello; ma la decisione di prime cure è stata mantenuta ferma dalla CTR di Lecce.
A far pendere l’ago della bilancia dalla parte del contribuente sono state le giustificazioni involgenti la sfera familiare.
Nel caso esaminato, la motivazione dell’accertamento si è esaurita con il rilievo dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore. L’Ufficio, infatti, non ha sostenuto la propria pretesa offrendo ulteriori e convergenti elementi comprovanti, sicché la CTR di Lecce ha affermato la valenza meramente indiziaria del rilevato scostamento, inidoneo, pertanto, ad avallare la tesi della maggiore capacità contributiva del contribuente.
Di contro, si legge in sentenza, “il contribuente ha fatto presente talune circostanze che ad avviso del Collegio avrebbero maritato adeguata attenzione e considerazione. Il riferimento è al grave lutto familiare (morte del padre) e alla malattia invalidante del coniuge, che seppure eventi di natura extracontabile, tuttavia, è indubbia la loro suscettività di influenzare qualsivoglia attività economica, condizionandone il regolare svolgimento sia in termini qualitativi e quantitativi”.
Peraltro, “l’esiguità del rilevato scostamento pari al 9% circa, collocandosi al di sotto del 10-15 % – misura comunemente tollerata dalla giurisprudenza – oltre che a rendere verosimili le circostanze addotte dal contribuente a giustificazione dei minori ricavi, non consente di configurare le gravi incongruenze ipotizzate dal legislatore, né tale scostamento connota un andamento economico abnorme o irragionevole tanto da rendere inattendibili i dati dichiarati dal contribuente”.
I giudici di secondo grado leccesi, nelle interessanti motivazioni della sentenza 1634/23/15, scrivono che dal consolidato insegnamento della Cassazione è dato desumere che, ove l’accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi di settore, esso deve necessariamente poggiare sull’esistenza certa di gravi incongruenze, intendendosi per tali, dati contabili e risultati asseritamente conseguiti in evidente contrasto con quelli attesi e con i principi economico aziendali. Incongruenze certe che l’Amministrazione deve farsi carico di comprovare spiegandone le ragioni nel proprio atto di accertamento in relazione soprattutto alle giustificazioni addotte dal contribuente nella fondamentale fase del contraddittorio.
E così, nel caso esaminato, la CTR di Lecce ha ritenuto di poter respingere l’appello dell’Ufficio finanziario, confermando l’annullamento dell’atto impositivo oggetto di controversia. Il Collegio ha compensato le spese processuali “tenuto conto della problematica che involge l’applicabilità degli Studi di Settore”.
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