La vicenda. La controversia ha riguardato un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e accessori per il 2000. Il contribuente, agente generale di assicurazioni, ha impugnato tale atto impositivo ritenendo che la certificazione rilasciata dalla società che gli aveva versato le provvigioni fosse più che sufficiente a smentire la presunzione legale di maggiori ricavi in base ai parametri stabiliti con il D.P.C.M. 20.1.1996.
Il contribuente è risultato vittorioso sia in primo che in secondo grado. Da qui la prosecuzione del giudizio in Cassazione dove è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Osservazioni della S.C. In un passaggio chiave delle motivazioni i giudici di legittimità osservano che il compenso a provvigioni non sempre è indicativo dell’onnicomprensività delle varie voci connesse all’attività, potendo anche limitarsi a un’entità forfettaria, che non ingloba altri ricavi inerenti alle polizze create, specie ove si consideri che il rapporto avente a oggetto una prestazione di servizi è suscettibile di essere svolto sia in via subordinata che in via autonoma, appunto quale è quello di agenzia, che si basa su vari elementi, indicativi dell’esistenza in capo al lavoratore di un’organizzazione imprenditoriale, come la sopportazione, da parte del medesimo, delle spese per l’affitto dei locali, per i compensi ai collaboratori, per i beni strumentali e servizi.
Ad avviso della Suprema Corte, la CTR Lazio, erroneamente, non ha rilevato che, a fronte dei dati normativi concernenti i parametri, era proprio onere del contribuente fornire la prova del suo assunto con riguardo al forte divario tra costi e ricavi. È noto, del resto, che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli ‘standard’ in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente […]”.
In conclusione, la Sesta Sezione Civile – T cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della CTR Lazio per nuovo esame.
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