Periodo di non normale svolgimento – Il periodo di non normale svolgimento dell’attività è caratterizzato da situazioni straordinarie che impediscono allo strumento standard degli studi di settore di cogliere le peculiarità del caso di specie. Il fatto che il “periodo di non normale svolgimento dell’attività” costituisca una causa di esclusione “aperta”, può tentare qualcuno a forzarne l’applicazione. Va tenuto presente che, ai sensi della lettera d-ter), dell’articolo 39 del D.P.R. 600/73, l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere, può spalancare le porte a un accertamento induttivo puro da parte delle Entrate in linea di principio anche se l’elaborazione dello studio effettivamente applicabile evidenziasse un risultato di congruità. Va quindi posta particolare attenzione nell’utilizzo della citata causa di esclusione.
Fattispecie – A ogni modo i casi di “non normale svolgimento dell’attività” non sono limitati solo alle fattispecie indicate nelle istruzioni ministeriali, ma l’elenco deve considerarsi indicativo e non esaustivo. Quindi, ogni qual volta eccezionali condizioni oggettive rendono nella sostanza non applicabile lo studio di settore al caso di specie, il contribuente può invocare l’esclusione, nel qual caso, il modello va comunque compilato e inviato telematicamente, indicando nelle note aggiuntive poste in calce, la descrizione della motivazione che ha impedito il normale svolgimento dell’attività.
Casi esaminati dalla giurisprudenza – Per citare alcuni casi che rappresentano dei periodi di non normale svolgimento dell’attività si riportano due sentenze della Corte di cassazione. Nella prima (Sent. 19.2.2014, n. 3943) la Corte di cassazione ha affermato che può essere annullato l’accertamento a carico del professionista che svolge un secondo lavoro. La Suprema Corte ha sostanzialmente accolto il ricorso di un avvocato che lamentava l’applicazione degli studi di settore nei suoi confronti nonostante il professionista svolgesse anche l’attività di giudice tributario. Va rilevato che il problema trattato è di particolare interesse; sono infatti molti i professionisti che svolgono una “seconda attività” stante il difficile momento economico. Tra questi si cita ad esempio, il professionista che insegna o che svolge attività di lavoro dipendente a part-time presso imprese.
Sentenza 8706 10.04.2013 – Altro caso a favore del contribuente è quello della Sentenza della Cassazione n. 8706 del 10.04.2013. In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato che una situazione di non normalità si può verificare nel caso in cui si presenti un conflitto tra due soci; la volontà di uno di questi di procedere allo scioglimento del rapporto sociale; un passaggio di quote societarie e, infine, anche due licenziamenti. Tutti aspetti che hanno fatto collocare la società contribuente al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità. In altre parole, a risultare determinante non è solo la cessazione dell’attività, ma anche una pluralità di elementi che possono testimoniare la situazione di assoluta anormalità che l’impresa ha vissuto nel periodo d’imposta messo sotto osservazione dal Fisco.
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