L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel documento di prassi pubblicato venerdì (Risoluzione n.73/E del 25 luglio 2014), importanti chiarimenti circa l’indicazione nel quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale, delle stock option estere. Già con la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che le stock option su azioni estere, ossia i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera, con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, non vanno indicati nel quadro RW, finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. Vesting period) in cui l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto a una sorta di condizione sospensiva. Trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero.
In base alla citata circolare n. 38/E del 2013, per la valorizzazione della consistenza delle stock option devono essere indicati nel quadro RW: quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.
I predetti diritti di opzione devono invece essere in ogni caso indicati nel quadro RW, quindi anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili. In tal caso, le stock option sono soggette anche all’applicazione dell’IVAFE sulla base del valore di mercato (cfr. circolare n. 28/E del 2 luglio 2012).
Ciò premesso, l’Agenzia, nella Risoluzione n.73/E del 25 luglio 2014, ha fatto presente che nel caso di stock option non cedibili con clausola “Exercise and sell”, qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del vesting period e nel periodo d’imposta siano state vendute le azioni, non è necessario compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente al possesso delle stock option. Peraltro, trattandosi di diritti di opzione non cedibili, non è dovuta l’IVAFE.
È, invece, obbligatorio indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l’esercizio delle stock option, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio delle stock option, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell’IVAFE.
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