Se in possesso dei requisiti richiesti, Start Up Innovative e Incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale.
Se però l’impresa non informa dell’inizio dell’attività al momento dell’iscrizione non potrà accedere alla sezione speciale del registro imprese dovendosi iscrivere per forza alla sezione ordinaria con il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
La necessità della Scia per l’iscrizione al Registro Imprese – La Start-up innovativa è tenuta all’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese contestualmente alla presentazione della Scia, intesa come denuncia di avvio dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi.
Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale, quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria.
Il parere del MiSE – Gli esperti del MiSE in risposta a un quesito posto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria evidenziano che non è possibile denunciare, in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese la sola attività di ricerca e sviluppo della start-up, ma “il complessivo avvio delle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico con la specificazione di prodotti o dei servizi”.
Se poi, per l’attuazione di queste ultime vi è la necessità di avere particolari autorizzazioni, allora, al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese si dovrà allegare la Scia.
Resta il fatto che non è di competenza della Camera di Commercio valutare il merito delle dichiarazioni presentate dai legali rappresentanti delle nuove società e la verifica sarà solo formale.
Il Registro Imprese, pertanto, verificherà solo se la documentazione presentata è stata sottoscritta dalla persona autorizzata, se la modulistica è stata presentata correttamente e se le dichiarazioni previste dalla legge sono complete.
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