Start-up innovative – Una novità del modello Unico SC 2015 è contenuta nel prospetto del quadro RS dedicato agli investimenti effettuati nelle start-up innovative. La disciplina prevista dal decreto legge 179/2012 ha introdotto, infatti, alcuni incentivi fiscali per l’investimento in società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, che svolgono attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o che svolgano attività per la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, nel campo turistico. Dal 2015 (D.L. 83/2014), la disciplina si applica anche alle start-up innovative costituite nella forma della Srl semplificata.
Piccole e medie imprese – Altra novità riguarda le piccole e medie imprese innovative, costituite da non oltre sette anni (con condizioni e limiti previsti dall’articolo 21 del regolamento Ue 651/2014) alle quali, con il decreto legge 3/2015, è stata estesa la disciplina agevolativa delle start-up.
Prospetto – Nel quadro RS ai righi da RS 160 a 166 del modello Unico SC 2015, pertanto, sono stati previsti nuovi campi per indicare i riporti delle eccedenze di deduzioni e detrazioni relativi a periodi d’imposta precedenti e le eccedenze da riportare nei periodi d’imposta successivi.
Compilazione – In particolare, le modifiche evidenziano i campi per il monitoraggio delle eccedenze relative all’agevolazione. Infatti, dopo aver calcolato nei campi da RS160 a RS164 l’ammontare della deduzione che, ricordiamo, spetta per un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro, per ciascun periodo d’imposta (nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è pari al 27%), l’ammontare calcolato (rigo RS164) è utilizzato a scomputo della base imponibile di periodo. La disciplina prevede che l’importo non utilizzato in abbattimento, che eccede il reddito, potrà essere riportato in avanti per l’utilizzo sulla base imponibile dei periodi successivi, ma non oltre il terzo.
Decadenza – Un’altra novità del prospetto concerne il caso di decadenza dall’agevolazione. L’articolo 6, comma 4, del decreto attuativo 30 gennaio 2014, ha previsto che, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione (le cui cause sono elencate allo stesso articolo 6), la società di capitali che ha effettuato l’investimento deve incrementare il reddito, di tale periodo d’imposta, dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società, è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sull’Ires non versata a suo tempo.
Trasparenza – La deduzione (e/o la detrazione fruita nei casi di importi ricevuti per trasparenza da una società di persone per le quali spetta una detrazione anziché una deduzione) applicata nei periodi d’imposta precedenti e non più spettante, da recuperare nel quadro RN e/o PN e RQ, e la deduzione (e/o la detrazione) residua del periodo d’imposta precedente e non più spettante vanno indicate nei nuovi righi (da RS174 e RS176).
http://www.fiscal-focus.info/fisco/start-up-innovative-in-unico,3,26619
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