Le agevolazioni fiscali previste per le start-up innovative sono sicuramente rilevanti. Sul punto è da ricordare la recentissima circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, con la quale sono stati illustrati dall’Agenzia delle Entrate i principali aspetti di questa disciplina di favore.
In considerazione delle opportunità concesse, appare tuttavia molto utile individuare correttamente quelli che sono i requisiti richiesti per poter essere considerate “start-up innovative”.
In primo luogo merita di essere ricordato che le start-up innovative possono essere società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, societas europaea residenti in Italia, ovvero non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti (a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione).
Per poter essere considerate “start-up innovative” le società devono inoltre possedere ulteriori requisiti, i quali possono essere individuati nei seguenti:
• devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da non più di 48 mesi;
• devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
• a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua, dichiarato nella voce A del conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
• non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo;
• devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia;
• non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Con riferimento a tale ultimo punto è bene chiarire che con la Circolare n.16/E l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la trasformazione non rappresenta una causa ostativa all’accesso ai benefici.
Allo stesso modo, nel caso in cui una società responsabilità limitata sia costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, possono considerarsi applicabili le agevolazioni previste per le start-up innovative.
Come infatti chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico in risposta a uno specifico quesito della Camera di Commercio di Rimini, impedire l’accesso ai benefici a un imprenditore che ha conferito la sua azienda in una srl, porrebbe le basi per una discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi delle disposizioni previste per le start-up innovative, in quanto non costituiti in forma societaria e impossibilitati a trasformarsi in società.
Inoltre, il divieto in oggetto non esclude che le operazioni straordinarie “vietate” possano essere poste in essere dopo la costituzione della start-up.
In questo caso, però, sarà l’Amministrazione Finanziaria a valutarle, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, al fine di scongiurare comportamenti diretti ad aggirare il divieto sopra richiamato.
È inoltre necessario ricordare che le start-up innovative, per definirsi tali, devono possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti “alternativi”:
1) sostenere spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
È necessario tuttavia chiarire, a tal proposito, che, per espressa previsione di legge, sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverarsi le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso;
2) impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata.
Alternativamente, si considera rispettato il requisito in oggetto se l’impresa impiega, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
3) essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Va poi ricordato che le agevolazioni sono ancora maggiori nel caso in cui la start-up innovativa sia da considerarsi a vocazione sociale.
È bene chiarire che si considerano “a vocazione sociale” le start-up innovative che operano in via esclusiva in settori specifici che la legge considera di particolare valore sociale come l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza socio sanitaria, l’educazione istruzione e formazione, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, ecc.
wordpress theme by initheme.com