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Start-up agevolabile anche con la fiduciaria

23 Gennaio 2015silvanaNews

Con la risoluzione n.9/E del 22.01.2015 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può fruire dei benefici fiscali previsti per le start-up innovative anche se le quote sono sottoscritte per il tramite di una società fiduciaria

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015, torna a occuparsi delle start-up innovative, disciplinate dagli articoli da 25 a 29 del D.L. 179/2012 (“decreto crescita-bis”).

L’attenzione viene posta sul caso di una start-up innovativa le cui quote sono state sottoscritte per il tramite di una società fiduciaria e che è stata iscritta nella sezione speciale nel Registro delle imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

Le società fiduciarie

Come noto, l’articolo 29 riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote di una start-up innovativa, un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, sotto forma di:

  • detrazione di imposta, in favore degli investitori soggetti Irpef;
  • deduzione dal reddito complessivo, per gli investitori soggetti Ires.

È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali appena richiamate in qualità di titolare effettivo delle quote di una start-up innovativa, detenute per il tramite di una società fiduciaria?

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate sottolinea, in primo luogo, che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante.
Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, “i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati“.
La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende pertanto la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria, come anche richiamato dalla sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione civile. Questo comporta, quindi, che i redditi derivanti dalla partecipazione, nonché eventuali misure agevolative, sono direttamente riferibili ai soci effettivi.

In conclusione, viene quindi espressamente chiarito che l’interposizione della società fiduciaria tra la partecipata e i soci di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, sempreché ovviamente sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

L’iscrizione nella sezione speciale

Le start-up innovative possono richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria, avvenuta in sede di costituzione.

Dal punto di vista fiscale sono agevolabili i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa (o in sede di eventuale aumento di capitale): a nulla rileva, a tal fine, il fatto che alla data di sottoscrizione del capitale ancora non si sia perfezionata l’iscrizione nella sezione speciale.

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/start-up-agevolabile-anche-con-la-fiduciaria,3,25894

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Tag: #startup, agevolazioni

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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