Ai fini IVA prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 282/2011, né la normativa comunitaria né quella interna definivano la nozione di stabile organizzazione. Tuttavia, la Direttiva n. 77/388/CEE , all’art. 9, stabiliva che “si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile”. La citata disposizione non forniva precisazioni in merito alle nozioni di sede della propria attività economica e centro di attività stabile.
L’assenza di una specifica disposizione normativa in merito al concetto di stabile organizzazione ai fini Iva aveva indotto a ritenere estensibile alla stessa la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette fornita dal Modello Ocse. Tale interpretazione è stata negata da numerosi interventi giurisprudenziali, sia comunitari che nazionali.
Il Regolamento Ue 282/2011, facendo proprie le numerose interpretazioni giurisprudenziali, ha fornito la definizione di stabile organizzazione ai fini Iva, disponendo all’art. 11 che s’intende per stabile organizzazione qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le sue esigenze e di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.
Dalla definizione fornita è evidente che la configurazione della stabile organizzazione ai fini IVA richiede sia l’elemento umano (requisito soggettivo) che quello tecnico (requisito oggettivo).
Diversamente ai fini delle imposte dirette la configurazione della stabile organizzazione si verifica anche solo il presenza del requisito soggettivo o del requisito oggettivo. Più in dettaglio, conformemente all’art. 5 del Modello OCSE, l’art. 162 del Tuir distingue la stabile organizzazione “materiale”, ovvero l’esercizio all’estero di un’attività mediante una serie di mezzi organizzati direttamente dall’operatore economico, e la stabile organizzazione “personale”, che si configura allorquando un’impresa opera all’estero senza l’esercizio diretto di un’attività, ma per il tramite di un rappresentante.
Dunque, diversamente da quanto accade ai fini IVA, ai fini delle imposte dirette la configurazione della stabile organizzazione può avvenire anche solo al verificarsi del requisito oggettivo.
In particolare, l’art. 5, par. 5, del Modello OCSE 2010 definisce l’ipotesi di stabile organizzazione personale basata sulla figura dell’agente «dipendente» che abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell’impresa. L’art. 5, par. 6, del Modello OCSE 2010 esclude la possibilità di configurazione della stabile organizzazione personale nel caso di agente «indipendente» che agisce nell’ambito della propria ordinaria attività.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i paesi esteri, che, come noto, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla norma interna, generalmente, seguono le indicazioni contenute nell’art. 5, paragrafi 5 e 6, del modello OCSE, pur contenendo non di rado delle varianti.
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