Si deve ricordare infatti come, con il c.d. “decreto lavoro”, fu completamente sconvolta la disciplina delle società a responsabilità limitata, introducendo moltissime innovazioni, soprattutto in tema di società a responsabilità limitata semplificata.
Tra le altre cose fu altresì previsto, per questo ultimo modello societario, l’inderogabilità dello statuto standard.
Peccato però che tale statuto non fosse compatibile con le novità normative introdotte e, ancora peggio, lo stesso fosse estremamente laconico.
Soltanto otto articoli, i quali non possono essere integrati, hanno pertanto, ad oggi, l’arduo compito di disciplinare l’intera vita di una società.
È pur vero, però, che il rispetto di uno statuto standard si rese necessario al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie appena introdotte con il Decreto lavoro, cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.
Su questi aspetti è recentemente tornato a soffermarsi il Ministero dello Sviluppo Economico che, con il parere del 15 gennaio 2014 Protocollo 6404, ha chiarito nuovamente che le clausole dell’atto costitutivo standard sono inderogabili.
La durata dell’esercizio sociale
Tra i primi punti sui quali si soffermò la stampa specializzata ci fu però quello relativo alla durata dell’esercizio sociale.
Nello statuto standard non era infatti accolta alcuna previsione che fissasse la scadenza dell’esercizio al 31.12 di ogni anno, ragion per cui fu sostenuto che, nel caso delle Srls, l’esercizio di riferimento era quello che decorreva dalla data della costituzione e terminava allo spirare dell’anno.
Ebbene, oggi sembra essere raggiunto un risultato: anche per le srl semplificate è possibile redigere il bilancio al 31.12.2013, senza necessità di dover considerare l’esercizio annuale.
Pertanto, ad esempio, una srl semplificata, costituita in data 3 settembre 2013 non dovrà considerare il periodo che va dal 3/09/2013 al 2/09/2014, ma potrà ritenere l’esercizio chiuso al 31.12.2013.
Ma vediamo sinteticamente quale è il processo logico che ha condotto a tale soluzione.
Alcuni Autori hanno richiamato l’art. 76 del Tuir, nel quale troviamo scritto che “se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare”.
Ebbene, nel caso delle Srl semplificate, la durata non è determinata né nell’atto costitutivo standard né dalla legge, ragion per cui deve essere pacificamente applicabile la disposizione in oggetto, e il periodo d’imposta fiscale può coincidere con l’anno solare.
Se l’aspetto fiscale pare quindi essere stato risolto, dubbi rimangono in merito all’aspetto civilistico.
In questo caso, tuttavia, giunge in soccorso l’importante principio dell’“economia dei mezzi giuridici”, che ci consente di estendere i risultati raggiunti in ambito fiscale a quello civilistico.
Non si deve inoltre dimenticare l’esigenza di semplificazione cui risponde la stessa nascita delle srl semplificate, e che renderebbe del tutto priva di senso la fissazione di un “doppio esercizio”, uno rilevante ai fini civilistici e l’altro ai fini fiscali.
Questa tesi può essere avvalorata leggendo la nota informativa del Notariato del 5/11/2012 che, sebbene riferita alle “vecchie” srl semplificate, contiene spunti che possono essere validamente estesi anche alla nuova disciplina.
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