Gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia dell’Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna di annullare l’avviso di accertamento notificato alla contribuente società, per contestare la deducibilità dei costi afferenti alla sponsorizzazione di sodalizi sportivi e di manifestazioni fieristiche, poiché qualificabili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità.
Ebbene, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto lacunosa la motivazione su cui la CTR ha basato l’annullamento della ripresa fiscale.
Il Collegio di merito, secondo la S.C., è incorso in errore laddove ha ritenuto che tutte le spese di sponsorizzazione sostenute dalla contribuente, ancorché non ne fosse dimostrata la loro finalizzazione al miglioramento delle prospettive reddituali delle attività d’impresa, andassero indistintamente annoverate quali spese di pubblicità e di propaganda e ne fosse perciò consentita la deducibilità in ragione del loro intero ammontare.
Il giudice territoriale non ha considerato che sarebbe stato onere della contribuente offrire la prova, a fronte delle contestazioni formulate dall’Ufficio con particolare riferimento al carattere locale delle iniziative finanziarie rispetto a un’attività imprenditoriale che si rivolgeva prevalentemente ai mercati esteri, che i costi in parola erano pure inerenti secondo quanto prescrive l’art. 75 del TUIR vecchio testo.
Più esattamente, sarebbe stato onere della parte contribuente “dimostrare non solo la congruità dei costi a fini di sponsorizzazione in rapporto all’attività caratteristica e al volume d’affari che ne costituiva il risultato”, si legge in sentenza, “ma pure la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, in questa ottica non essendo sufficiente che la spesa fosse debitamente documentata, ma occorrendo altresì che ne fosse comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concetto di vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne avrebbero potuto ritrarre le attività della contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi”.
Alla luce di questi rilievi la Suprema Corte ha rinviato al Giudice di secondo, per nuovo giudizio.
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