I tecnici delle Entrate hanno chiarito che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle PA e Società, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.
Nelle ipotesi in cui la fattura non contenga la predetta indicazione, è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.
Errori effettuati prima dell’emanazione della circolare
L’Agenzia delle Entrate, è del parere che non sia applicabili la sanzione nei confronti dei fornitori che si siano attenuti alle comunicazioni fornite dalle PA, relative agli acquisti promiscui di prestazioni soggette a reverse charge. Si ricorda, infatti, che, nel caso in cui il fornitore debba emettere una fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni per un’operazione soggetta al regime del reverse charge, deve preoccuparsi di acquisire l’informazione se tale prestazione è ricevuta dalla PA nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale, oppure è promiscua.
L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PA e Società è sanzionato ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. n. 471 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, precisa in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
Pertanto, qualora, dopo il 1° luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi in detti elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie.
I tecnici delle Entrate sono del parere che non siano sanzionabili le ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi (anche se questi sono in continuo aggiornamento), erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in questi casi la PA o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.
Per converso nelle ipotesi in cui dopo la pubblicazione del presente documento di prassi siano state emesse fatture con erronea applicazione dell’IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e l’emissione corretta di un nuovo documento contabile. In alternativa, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla PA o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all’imposta indicata.
L’ipotesi del ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “qualora il prestatore applichi e assolva l’imposta in fattura, ma non riporti l’applicazione del reverse charge, la sanzione applicabile è pari al 3% dell’imposta dovuta, con un minimo di 258 euro. Per regolarizzare la suddetta violazione, il prestatore deve presentare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata, un documento in duplice copia contenente l’indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente, dopodiché deve provvedere all’annotazione nei registri acquisti e vendite e al versamento dell’IVA dovuta. Se ciò avviene oltre i 30 giorni, è possibile applicare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta a 1/8 del 3%”.
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