Si ricorda che per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti pubblici, il D.M. 23.01.2015 ha previsto che l’IVA divenuta esigibile da gennaio a marzo 2015 possa essere versata entro il 16 aprile 2015.
Le modalità di versamento dell’IVA variano a seconda che l’ente pubblico sia un soggetto passivo o agisca nella veste istituzionale.
Enti pubblici soggetti passivi IVA – L’articolo 5 del D.M. 23.01.2015 prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo IVA e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Per gli enti pubblici soggetti passivi IVA trimestrali il versamento va effettuato entro il 15 maggio.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del D.M. 23.01.2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette allo split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.
Enti pubblici non soggetti passivi IVA – Per gli enti che non sono soggetti passivi, l’articolo 4, comma 1, del suddetto Decreto stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
La richiamata disposizione prevede tre distinte modalità di versamento da parte degli enti pubblici:
1. per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia è consentito il versamento tramite il modello “F24 Enti pubblici”. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. Attraverso il suddetto codice tributo, gli enti pubblici interessati potranno versare, mediante il modello F24 Enti pubblici, l’imposta trattenuta ai propri fornitori ai sensi dell’art. 17 –ter, D.P.R. 633/1972;
2. per le Pubbliche amministrazioni, diverse dalle precedenti, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/1972″ per consentire il versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
3. per le pubbliche amministrazioni diverse dalle precedenti la somma dovrà essere imputata al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-pa-alla-cassa,3,27329
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