Il tema era già stato affrontato nei precedenti documenti di prassi e in particolare nella C.M. 1/E/2015 e nella C.M. 6/E/2015. Vediamo di fare il punto sulla questione alla luce del nuovo intervento operato dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 15/E/2015, avendo come punto di riferimento il dato normativo.
La norma – La norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) prevede che lo split payment non trovi applicazione per gli acquisti effettuati dalla P.A. per i quali gli enti siano debitori d’imposta in quanto soggetti agli obblighi di reverse charge. Sono escluse, inoltre, ai sensi del co. 2 dell’art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
C.M. 6/E/2015 – Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 29.01.2015 (vedi par. 8.7, C.M. 6/E/2015) l’Amministrazione Finanziaria ha confermato l’interpretazione che esclude dall’applicazione dello split payment anche i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Anche a parere dell’Amministrazione Finanziaria la volontà del Legislatore è quella di escludere dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto.
In occasione del Videoforum del 22.01.2015 (vedi par. 8.5, C.M. 6/E/2015), in merito all’ambito applicativo della norma, è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (regime del margine, agenzie di viaggio, regime franchigia per le piccole imprese, ecc.), pur in mancanza di un’esplicita previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment. Afferma l’Agenzia che il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione a operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
C.M. 1/E/2015 – Con la C.M. 1/E/2015, è stato chiarito che lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa in base all’articolo 21 del D.P.R. 633/72.
Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale; sono inoltre esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale, nonché le operazioni dei soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione. Restano anche escluse dallo split payment quelle che il documento di prassi definisce “le piccole spese dell’ente pubblico”, sempreché non siano documentate da fattura intestata all’ente medesimo; si tratta, di fatto, delle spese operate per il tramite del fondo economale.
In merito a tale aspetto, nella C.M. 15/E/2015, viene altresì chiarito che l’esclusione vale anche per le fatture semplificate ex art. 21 – bis, D.P.R. 633/1972, nei casi in cui la fattura venga emessa in un momento successivo all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Soggetti esclusi – Rimaneva da chiarire la questione relativa ad alcuni soggetti, che aderendo a particolari regimi, sarebbero stati fortemente penalizzati dall’applicazione dello split payment, anche perché esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA.
Nella C.M. 15/E/2015, viene chiarito che tra i soggetti per i quali è esclusa l’applicazione dello split payment vengono ricomprese le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.
Si tratta ad esempio:
• del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
• del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991;
• del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
• del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria. Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l’ente pubblico avrebbe corrisposto a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non avrebbe potuto esercitare la detrazione forfettaria. Con la Circolare in commento, si escludono tali soggetti dall’ambito applicativo dello split payment.
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