+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Split Payment: nuovo ampliamento dal 1° gennaio 2018

19 Ottobre 2017silvanaNews

PROROGA SCADENZA
Con l’articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, è stato introdotto un nuovo ampliamento della disciplina dello split payment. In particolare il testo del Decreto va a modificare il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972 con la seguente nuova formulazione: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  • a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  • c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  • d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.

Questa modifica avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2018 e prevede che la disciplina della scissione dei pagamenti sia applicata, in aggiunta alle modifiche avvenute quest’anno, anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Così facendo si allarga la portata applicativa della norma a quei soggetti, che prima risultavano parzialmente inclusi nell’elenco Istat o nell’obbligo di applicazione delle regole sulla fatturazione elettronica, ma che per loro natura assolvono finalità pubbliche di carattere economico:

  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. Questo ampliamento permette di ricomprendere nel novero degli enti assoggettati alla normativa anche quelle fondazioni di diritto privato, create da enti pubblici locali, che svolgono varie attività come quella teatrale o artistica, oppure le fondazioni universitarie;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co.1, n. 1, c.c., anche da enti di cui ai punti precedenti;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da enti di cui ai punti precedenti. Su questo aspetto appare interessante notare che la soglia di partecipazione introdotta permette di escludere dall’adempimento tutte quelle realtà che, avendo una partecipazione molto limitata del soggetto pubblico, non hanno una piena affidabilità in merito al versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Questo meccanismo è stato introdotto inizialmente dalla “legge di stabilità” del 2015 ed ha una natura prettamente antielusiva. Infatti, applicando la scissione dei pagamenti il soggetto cedente (o prestatore), che esegue operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti di soggetti che siano tenuti all’applicazione di questa disciplina, dovrà emettere una fattura con l’addebito dell’IVA, indicando sulla stessa la dicitura “operazioni soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972”. Successivamente, sarà il soggetto cessionario (o committente) che dovrà, da un lato, pagare l’importo imponibile al proprio fornitore, e dell’altro, versare l’imposta all’Erario.
In sostanza, questo meccanismo prevede una sorta di “delega” al versamento dell’IVA, prevedendo che l’obbligo di adempiere alla pretesa tributaria venga trasferito in capo al soggetto che riceve la fattura è non più a chi esegue la prestazione ed emette il documento.

Il fornitore che ha emesso questa particolare tipologia di fattura dovrà registrarla in maniera separata all’interno del proprio registro IVA, riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza che questa concorra nella liquidazione periodica.

L’obiettivo che si è posto il legislatore con questa modifica è duplice. Uno è quello di omogeneizzare, rispetto ai principi della specifica regola, l’applicazione della norma; l’altro, quello di escludere dall’obbligo dello split payment tutti quei soggetti per i quali l’applicazione della regola risulta incoerente o addirittura inapplicabile.

Autore: MARCO BALDIN.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |