Questa modifica avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2018 e prevede che la disciplina della scissione dei pagamenti sia applicata, in aggiunta alle modifiche avvenute quest’anno, anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
Così facendo si allarga la portata applicativa della norma a quei soggetti, che prima risultavano parzialmente inclusi nell’elenco Istat o nell’obbligo di applicazione delle regole sulla fatturazione elettronica, ma che per loro natura assolvono finalità pubbliche di carattere economico:
Questo meccanismo è stato introdotto inizialmente dalla “legge di stabilità” del 2015 ed ha una natura prettamente antielusiva. Infatti, applicando la scissione dei pagamenti il soggetto cedente (o prestatore), che esegue operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti di soggetti che siano tenuti all’applicazione di questa disciplina, dovrà emettere una fattura con l’addebito dell’IVA, indicando sulla stessa la dicitura “operazioni soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del D.p.r. 633/1972”. Successivamente, sarà il soggetto cessionario (o committente) che dovrà, da un lato, pagare l’importo imponibile al proprio fornitore, e dell’altro, versare l’imposta all’Erario.
In sostanza, questo meccanismo prevede una sorta di “delega” al versamento dell’IVA, prevedendo che l’obbligo di adempiere alla pretesa tributaria venga trasferito in capo al soggetto che riceve la fattura è non più a chi esegue la prestazione ed emette il documento.
Il fornitore che ha emesso questa particolare tipologia di fattura dovrà registrarla in maniera separata all’interno del proprio registro IVA, riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza che questa concorra nella liquidazione periodica.
L’obiettivo che si è posto il legislatore con questa modifica è duplice. Uno è quello di omogeneizzare, rispetto ai principi della specifica regola, l’applicazione della norma; l’altro, quello di escludere dall’obbligo dello split payment tutti quei soggetti per i quali l’applicazione della regola risulta incoerente o addirittura inapplicabile.
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