Il D.M. 23.01.2015 – Nella relazione illustrativa al Decreto attuativo (D.M. 23.01.2015), era stato confermato che lo split payment va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, co. 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, quindi non fosse estendibile ad altri enti pubblici.
C.M. 1/E/2015 – Nella C.M. 1/E/2015 viene effettuata l’elencazione dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo split payment. Viene chiarito che sono tenuti anche all’applicazione dello split payment: le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni, unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); -enti pubblici di previdenza (INPS).
Soggetti esclusi – Lo split payment non trova applicazione per Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) nonché agli enti previdenziali privati o privatizzati.
Il riferimento all’indice delle pubbliche amministrazioni – Sempre nel documento di prassi richiamato, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori, l’Amministrazione Finanziaria consiglia di avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (cosiddetto Ipa, indicepa.gov.it). Precisando, comunque, che restano esclusi, in ogni caso, dall’ambito soggettivo di riferimento della stessa enti privati eventualmente inquadrati nelle predette categorie.
L’utilizzo dell’interpello – Considerando che il richiamo alle anzidette categorie Ipa non può ritenersi esaustivo, l’Agenzia suggerisce, laddove in relazione a taluni enti dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, di inoltrare specifica istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-l-individuazione-degli-enti-pubblici,3,26812
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