Risposta – Malgrado le novità siano state introdotte già da alcuni mesi in quanto contenute nel D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, gli effetti maggiormente significativi si stanno verificando in questi in giorni in occasione della chiusura dei conti per l’anno di imposta 2017, essendo già maturato, lo scorso 16.01.2018, l’ultimo adempimento liquidatorio Iva relativo ai contribuenti mensili che entro tale data hanno dovuto liquidare ed eventualmente versare l’Iva con riferimento al mese di dicembre eventualmente al netto dell’acconto corrisposto entro il 27.12.2017.
Come spesso accade, infatti, i documenti fiscali, seppure relativi al mese di dicembre 2017, giungono alle aziende in data ben successiva e non sempre in tempo utile per la prima scadenza del nuovo anno con riferimento al mese di dicembre.
Da qui i dubbi operativi; di fatto la contrazione del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione di imposta ha suscitato non pochi dubbi e perplessità in sede di prima applicazione, implicando in sé alcuni problemi operativi legati alla cosiddetta fatturazione di fine anno con tempi decisamente brucianti soprattutto per i contribuenti mensili.
A chiarire alcuni dubbi operativi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con propria Circolare n. 1/E del 17.01.2018 avente per oggetto “La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017”, la quale prevede, al punto 1.4 che:
L’Agenzia delle Entrate prevede, quindi, l’applicazione di una clausola di salvaguardia che consenta ai contribuenti ed agli operatori fiscali il giusto tempo per l’aggiornamento e l’adeguamento dei sistemi informatici nonché la giusta informazione in merito agli aspetti strettamente pratici dell’applicazione delle nuove regole.
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