Lo split payment – Il meccanismo dello split payment prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nella C.M. 1/E/2015 l’imposta sia versata in ogni caso all’Erario dagli enti stessi, corrispondendo al fornitore quanto dovuto al netto dell’IVA. Il meccanismo dello split payment NON si applica agli acquisti effettuati dalla P.A. per i quali gli enti pubblici in questione “sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”, né tantomeno ai compensi soggetti a ritenute a titolo d’imposta e a ritenuta a titolo di acconto (C.M. 6/E/2015).
Regime speciale IVA 398/91 – I soggetti che si avvalgono del regime speciale IVA L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria. Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l’ente pubblico corrisponderà a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non potrà esercitare la detrazione forfettaria. Ad esempio, un’associazione che emette una fattura per 1.000,00 + IVA 22% sarà tenuta a versare esclusivamente euro 110,00. Con l’applicazione dello split payment, l’ente pubblico corrisponderà solamente i 1.000,00 euro relativi all’imponibile, non consentendo al soggetto in questione di esercitare la detrazione forfettaria.
Di conseguenza, tali soggetti si troveranno in costante credito IVA, con connessi problemi finanziari e con l’ulteriore difficoltà di poter accedere ai normali canali di rimborso IVA, in quanto non tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA. Dovranno essere studiati provvedimenti ad hoc che consentano di ovviare a tali criticità.
Una possibile soluzione è l’indicazione in fattura (autocertificazione) dell’applicazione del regime speciale L. 398/91. In questo modo, l’ente pubblico potrà stabilire l’IVA che dovrà trattenere e quella che dovrà versare all’Erario. Da un punto di vista normativo tale soluzione non pare percorribile, mentre lo è da un punto di vista pratico.
Settore agricolo – Per quanto riguarda il settore agricolo, spetta la detrazione determinata con le percentuali di compensazione per le cessione di beni, mentre per le prestazioni di servizio spetta la detrazione dell’Iva nella misura del 50% dell’Iva applicata in fattura. Anche in questo caso si genererà un credito IVA che, rispetto al precedente caso, potrà essere utilizzato sia in compensazione orizzontale che, nel rispetto dei requisiti previsti, in compensazione orizzontale ovvero con imposte/contributi diversi dall’IVA. Inoltre sarà possibile richiedere a rimborso l’eccedenza dell’IVA a credito nel rispetto dei requisiti statuiti dell’articolo 30 del D.P.R. 633/72.
Il rimborso dell’IVA – Per le imprese agricole sarà possibile richiedere a rimborso l’eccedenza dell’IVA a credito nel rispetto dei requisiti statuiti dell’articolo 30 del D.P.R. 633/72.
Il D.M. 20 febbraio 2015, modificando il precedente D.M. 23.01.2015, ha semplificato le condizioni necessarie per l’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici con applicazione dello Split Payment.
Con il D.M. 20.02.2015 è stato soppresso il riferimento operato dall’art. 8 del D.M. 23.01.2015 alla possibilità di ottenere i rimborsi in via prioritaria nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 del D.M. 22.03.2007.
Si tratta in particolare delle seguenti condizioni, che dovevano essere possedute al momento di presentazione della richiesta:
a) esercizio dell’attività da almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale e a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
A seguito delle modifiche del D.M. 20.02.2015, per ottenere il rimborso IVA in via prioritaria basta integrare i presupposti generali stabiliti dall’art. 30 del Decreto IVA e dalla relativa lettera a) del comma 2, quindi:
1. il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 euro;
2. il contribuente deve svolgere un’attività con un’aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite.
Il presupposto dell’aliquota media sussiste se l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite aumentata del 10 per cento. Sono esclusi dal calcolo acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-duro-per-il-non-profit,3,26795
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