Ravvedimento dopo il 20 aprile 2015 – Passata la scadenza del 20 aprile 2015, senza aver presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
– per l’omessa comunicazione;
– o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
In relazione al ravvedimento operoso, è applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97 che consente di regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 euro).
Non è invece applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni. Il presupposto è che si regolarizzi un’omessa dichiarazione, mentre l’adempimento è una comunicazione.
Anche il Provvedimento attuativo del 2 agosto 2013 n. 94908 prevede, seppur con riferimento a una casistica limitata, che la procedura di annullamento e sostituzione del file precedentemente inviato è attiva fino al termine di un anno della scadenza.
No all’integrativa senza sanzioni entro 30 giorni – Va detto, inoltre, che non è più contemplata dal provvedimento attuativo n. 94908 del 02.08.2013 (quindi non è applicabile allo “spesometro” in prossima scadenza) la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Tale regolarizzazione, prevista al § 4.4 del primo provvedimento attuativo della comunicazione dei dati rilevanti (n. 184182/2010), non è più applicabile per le operazioni relative ad annualità successive al 2012, compreso.
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
La ricevuta del modello F24 deve essere conservata per essere esibita in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dato che il predetto codice tributo si riferisce genericamente alle violazioni tributarie, per cui il pagamento non viene automaticamente “agganciato” all’adempimento.
In ogni caso, in caso di avvenuta contestazione della violazione e irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa a un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/spesometro-ultima-chiamata,3,27368
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