E’ stato emesso in data 5 febbraio 2018 l’atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che va ad ufficializzare modalità e tempistiche di trasmissione del “nuovo spesometro”, ovvero della Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78), al 6 aprile 2018.
Il provvedimento (identificato dal protocollo n. 29190/2018), modifica quanto previsto dai precedenti provvedimenti in materia (numero 58793 del 27 marzo 2017 e numero 182070 del 28 ottobre 2016), e si è reso necessario per accogliere a livello di tracciato e di specifiche tecniche le semplificazioni introdotte dall’articolo 1-ter del Decreto Legge 148/2017, che è stato convertito in Legge 172/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, e pertanto già pienamente operativo ai sensi di Legge.
Con il D.L. 148/2017, altresì identificato come “Collegato alla Finanziaria 2018”, in vigore come si è detto dal dicembre 2017, sono divenute operative tutta una serie di semplificazioni che sono state introdotte allo spesometro, anche in accoglimento delle istanze degli operatori di settore, e che riguardano sia i dati da trasmettersi che le modalità di trasmissione dei dati stessi.
Innanzi tutto è stata concessa la facoltà di fornire meno informazioni per quanto riguarda i dati anagrafici delle controparti. Nella formulazione originale della norma, infatti, era necessario fornire i dati identificativi completi dei clienti e dei fornitori: codice Paese, partita IVA oppure codice fiscale (nel caso di soggetti sprovvisti di partita IVA), nonché la denominazione, nome e cognome e sede.
Secondo la nuova previsione normativa, con riferimento ai dati anagrafici basterà indicare la partita IVA (o il codice fiscale nel caso dei privati), potendo omettere denominazione, nome e cognome e indirizzo. Resta invece confermato l’obbligo di indicare data e numero di fattura, e le informazioni relative alla composizione della stessa, distinte per base imponibile, aliquota ed imposta, o codice che identifichi la natura dell’operazione laddove l’IVA non sia esposta in fattura.
Trattandosi di semplificazioni, non si rende obbligatorio l’aggiornamento dei software commerciali eventualmente utilizzati. Viene infatti confermato, come già preannunciato in precedenza, che il contribuente ha la facoltà di continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre senza necessariamente adeguarlo alle nuove specifiche.
Un’altra semplificazione introdotta è quella che si riferisce alla possibilità di trasmettere i documenti riepilogativi (relativi alle fatture di importo inferiore a 300 euro), in luogo delle singole fatture. Si ricorda che in sede di Telefisco 2018 è stato chiarito che il computo della soglia dei 300 deve essere effettuato con riferimento al totale fattura, e non con riferimento all’imponibile.
In caso di annotazione in contabilità di un documento riepilogativo, pertanto, anche in sede di spesometro potrà essere trasmesso l’insieme delle fatture annotate cumulativamente, indicando: partita IVA della controparte, data e numero del documento riepilogativo e ammontare complessivo dell’imponibile e dell’IVA, chiaramente distinti a seconda dell’aliquota applicata.
Più precisamente, dispone il Provvedimento del 5 febbraio 2018:
Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:
Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:
Tornando alla genesi del Provvedimento che ha visto la luce il 5 febbraio, occorre ricordare che le innovazioni introdotte dal D.L. 148/2017 relativamente ai dati dello spesometro, che sono andate a semplificare le direttive che è stato necessario rispettare in sede di invio dati relativi al primo semestre 2017, necessitavano di un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per essere concretamente tradotte nelle necessarie modifiche al tracciato software.
Di tale provvedimento era stata resta disponibile una bozza in data 19 gennaio 2018. In concomitanza era stato reso noto che il termine di trasmissione dei dati sarebbe slittato, rispetto alla scadenza originaria del 28 febbraio, al sessantesimo giorno dall’emanazione del provvedimento definitivo, in osservanza dello Statuto del Contribuente.
Pertanto, con il Provvedimento n. 29190/2018 non rappresenta solo un provvedimento di carattere tecnico, ma va anche a fissare definitivamente il termine di trasmissione per le Comunicazioni relative al secondo semestre 2017, che viene stabilito entro il 6 aprile 2018.
Pari termine varrà per la correzione eventuale dei dati trasmessi erroneamente in sede di primo invio dati (ovvero primo semestre), ed anche per l’invio opzionale di tutti i dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070.
Con riferimento a tale comunicazione opzionale vengono anche allineati in genere i termini con quelli previsti in materia di “spesometro”. Varrà pertanto, anche in caso di opzione, la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale in luogo che trimestrale.
Per quanto riguarda le eventuali correzioni di dati relativi al primo semestre, i dati corretti potranno già essere trasmessi considerando le semplificazioni sovra esposte.
Come già annunciato dal comunicato stampa rilasciato dall’Agenzia in concomitanza con la pubblicazione della bozza di Provvedimento, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un nuovo software gratuito, che potrà essere utilizzato per la compilazione della Comunicazione Dati delle fatture Emesse e Ricevute. Tale software non andrà a sostituire quello precedentemente rilasciato sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi, bensì costituirà un’alternativa al software stesso, che resterà disponibile e sarà anch’esso adeguato alle nuove specifiche tecniche.
Trova concreta attuazione anche un’importante novità: saranno disponibili in ambiente Desktop Telematico i moduli di controllo delle Comunicazioni Dati Fatture. Dovrebbe quindi venir meno buona parte dei disservizi che si sono originati a seguito dei molteplici scarti in cui sono incorse le comunicazioni del primo semestre, dovute proprio all’assenza di moduli tramite i quali effettuare il controllo preventivo dei dati, prima dell’invio effettivo.
Autore: SANDRA PENNACINI. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.
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