È possibile ravvedere l’omessa o infedele comunicazione del 10 aprile 2014? – Sono due i profili di violazione da considerare, una volta passata la scadenza del 10 aprile 2014, dunque due i rimedi possibili:
– coloro che avessero provveduto a inviare la comunicazione nei termini (10 aprile 2014), ma con dati incompleti o errati, possono procedere all’invio sostitutivo integrale della precedente comunicazione, senza applicazione di alcuna sanzione, entro un anno dalla scadenza originaria (10 aprile 2015).
È sufficiente compilare la prima parte del modello, barrando la casella “sostitutiva” e i due campi “Numero di protocollo” e “Protocollo documento”, assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica (relativa alla comunicazione originaria), oltre a inviare i quadri già compilati, integrati con le opportune rettifiche;
– coloro che, pur avendo una liquidazione IVA mensile nel 2014, non avessero provveduto all’invio nei termini, (10 aprile 2014), non è chiaro se possano comunque far ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.
Nonostante si tratti di una comunicazione e non di una dichiarazione in senso stretto, e nonostante il provvedimento del 2 agosto 2013 non si esprima, l’applicabilità dell’istituto appariva pacifica ed era stata confermata dalla C.M. 24/E/2011.
Il documento di prassi citato, al paragrafo 6, infatti, chiarisce che: “L’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che ‘Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.’ Pertanto, ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro”.
E continua al paragrafo 5, prevedendo il ravvedimento: “Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente […] Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.
È consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’istituto del ravvedimento operoso”.
Ma c’è da dire che con Provv. del 2.08.2013, paragrafo 9, è stato previsto 1 anno di tempo in luogo del mese successivo per l’invio delle sostitutiva.
E la Circolare n.24/E/2011 faceva preciso riferimento alla possibilità del ravvedimento, ma una volta esperito il termine per la presentazione della sostitutiva (che era fissato a un mese).
Dunque se è chiaro che l’omesso invio o l’invio con dati incompleti o inesatti fa scattare una penalità da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471), a parere di chi scrive non è così scontato che sia possibile ravvedere l’omissione, dato che è stato esteso a un anno il termine per la presentazione della sostitutiva.
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