Quanto scade il termine di invio delle Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute relative al secondo semestre 2017?
Ad oggi la questione è irrisolta. Il termine originariamente previsto, infatti, in data 28 febbraio 2018 è stato prorogato. Una proroga che già in precedenza abbiamo definito “fluida”, talmente fluida che, ad oggi, non si conosce la scadenza definitiva.
Con l’articolo 1-ter del Decreto Legge 148/2017, infatti, sono state apportate alcune importanti modifiche all’articolo 21 del Decreto Legge 78/2010 (in materia di spesometro). Il Decreto Legge 148/2017 (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2018) è stato convertito in Legge 172/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2017 e, pertanto, è in vigore dal 6 dicembre 2017.
Tra le novità introdotte, ricordiamo, vi è la possibilità di trasmettere i documenti annotati riepilogativamente in contabilità, senza necessità di “spacchettare” il documento riepilogativo e trasmettere ogni fattura singolarmente, come invece è accaduto in sede di invio dati relativi al primo semestre 2017.
Altre semplificazioni sono state introdotte in ordine ai dati minimali da indicarsi, come meglio approfondito in occasione di precedenti interventi.
Alla luce di quanto sopra le specifiche tecniche, ed il relativo tracciato telematico, necessitano di adeguamenti, che devono essere ufficializzati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Di tale provvedimento è stata resa disponibile la bozza, in data 19 gennaio 2018. In pari data, a mezzo comunicato stampa, è stato reso noto che – in osservanza dello Statuto del Contribuente – il termine per la trasmissione dei Dati delle Comunicazioni sarebbe scaduto nel sessantesimo giorno dalla data di emanazione del Provvedimento definitivo.
Ora, posto che tale provvedimento definitivo non è stato, ad oggi, emanato, il termine di trasmissione non è identificabile con certezza. E’ solo possibile ipotizzare un termine, computando i sessanta giorni, slittando pertanto in avanti la dead line via via che il tempo passa, ed il provvedimento non vede la luce.
Documento riepilogativo, in chiarimenti di Telefisco
Come si è detto, in sede di primo invio, in caso di annotazione cumulativa di fatture di importo inferiore a 300 euro, si era reso necessario l’invio di ciascuna fattura singolarmente, mentre, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 148/2017 ora tale documento riepilogativo assume valenza anche ai fini dello “spesometro”.
Alla luce delle novità introdotte, pertanto, in caso di annotazione in contabilità di un documento riepilogativo, anche in sede di spesometro potrà essere trasmesso l’insieme delle fatture annotate cumulativamente, indicando: partita IVA della controparte, data e numero del documento riepilogativo e ammontare complessivo dell’imponibile e dell’IVA, distinti a seconda dell’aliquota applicata.
In sede di Telefisco è stato meglio specificato come debba intendersi la soglia dei 300 euro: il computo deve essere effettuato con riferimento al totale fattura, e non con riferimento all’imponibile.
Fatture annotate nei corrispettivi giornalieri
Questione completamente diversa è quella delle fatture annotate nei corrispettivi giornalieri. Un esempio tipico è quello della ristorazione.
Nel “vecchio” spesometro tali fatture erano, nel rispetto di determinate condizioni, esonerate dall’invio: le fatture annotate nei corrispettivi potevano non essere trasmesse se di importo unitario inferiore a 3mila euro, netto IVA.
Questa soluzione non è stata riproposta in sede di “nuovo spesometro”. Pertanto, in sede di primo invio, le fatture annotate nei corrispettivi, seppure di importo minimale, devono essere state tutte trasmesse, analiticamente.
Sul punto, al momento, nulla è cambiato. Le fatture, in quanto tali, devono essere trasmesse. Eventualmente, ricorrendo il caso, è possibile richiamarsi alle nuove disposizioni introdotte in materia di documento riepilogativo, tuttavia è bene tener ben presente che – per quanto previsto ad oggi – il documento riepilogativo è ammesso nello spesometro con necessità comunque di indicare i dati della controparte.
In parole povere, se le fatture di importo minimale sono tutte emesse verso lo stesso soggetto, ed annotate contabilmente come documento riepilogativo, allora si trasmetterà tale documento riepilogativo. Ma questo certamente non risolve il problema dei ristoratori e similari, che non annotano utilizzando il riepilogativo, bensì comprendendo la somma nei corrispettivi, e che si rapportano con più controparti.
Le istanze dei contribuenti e degli operatori premono affinché questa tipologia di fattura possa essere trasmessa cumulativamente, adottando una qualche soluzione tecnica (che tuttavia, a nostro avviso, si scontra con il concetto stesso di spesometro che richiede sempre e comunque l’identificativo IVA o codice fiscale della controparte).
In attesa quindi di eventuali normative, o soluzioni diverse, ad oggi ricordiamo che tutte le fatture debbono essere trasmesse, indipendentemente dal fatto che siano state annotate solo nei corrispettivi. Trasmesse singolarmente, oppure, ricorrendone i presupposti, come documento riepilogativo.
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