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Spesometro per le agenzie viaggio

3 Aprile 2014silvanaNews

Anche le agenzie di viaggio che applicano la disciplina prevista dall’articolo 74-ter del D.P.R. 633/72 sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010.
Molte le problematiche di compilazione, pur godendo della deroga circa la soglia dei 3.600 euro.

L’art. 21 del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 16/2012, prevede l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, sia attive che passive. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/E 30 maggio 2011, ha successivamente precisato che tale obbligo riguarda anche quelle operazioni per le quali non vi sia l’obbligo di indicare separatamente l’imposta, riferendosi sia alle operazioni in regime del margine che a quelle effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

Le agenzie di viaggio sono tenute a presentare lo spesometro alle ordinarie modalità e scadenze, pur godendo per un periodo transitorio, relativo agli anni 2012 e 2013, di una deroga.

Infatti, mentre per la generalità dei contribuenti le operazioni vanno comunicate a prescindere dall’importo, per questi sono previste regole specifiche: per i soggetti di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. n. 633/1972 è consentita la comunicazione delle operazioni attive, per le quali viene emessa fattura, esclusivamente per importi pari o superiori a 3.600 euro (al lordo di Iva).
Tale semplificazione è dovuta al fatto che, le fatture emesse dalle agenzie di viaggio rappresentano la modalità di documentazione dei corrispettivi, in base alla circolare 328 /1997.

La compilazione del modello – La compilazione del modello presenta alcune problematiche, già affrontate, tra l’altro, in una nota del 28 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, nell’ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi in nome e per conto dei vettori (vendita di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima), le operazioni rilevanti ai fini Iva, da indicare nello spesometro, riguardano esclusivamente le fatture emesse per le provvigioni corrisposte dai vettori per lo svolgimento delle attività di intermediazione, pur non applicandosi l’articolo 74-ter dell’Iva.

Un secondo esempio riguarda la fattura emesse dal Tour operator nei confronti del cliente e domiciliata presso l’agenzia di viaggio. Tale fattura va allegata alla copia di fattura, che può essere emessa dalla stessa agenzia di viaggio, che provvede anche alla conservazione. L’obbligo di comunicazione è a carico del solo tour operator.

Le fatture riepilogative mensili emesse dai tour operator andranno registrate tra le operazioni passive degli stessi tour operator (quadro FA, casella 12 ed eventuale casella 13, se trattasi di operazione con Iva, quindi dentro Ue) e tra le operazioni attive delle agenzie di viaggi (quadro FA, casella 7, come si ritiene, oppure casella 9 se prevale l’interpretazione che trattasi di operazioni con Iva non esposta).

Autore: Rdazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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