Reverse charge in edilizia – Le fatture emesse in reverse charge, secondo il disposto dell’articolo 17, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, vanno indicate nel quadro FE alla voce «operazioni imponibili – non imponibili – esenti»: l’imponibile totale va inserito nella colonna «10 – importo», mentre la colonna «11 – imposta»va lasciata vuota, se si opta per la comunicazione in forma analitica, ovvero nel Quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata.
Inversione contabile per i documenti di San Marino – Non dimentichiamo la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, dell’assolvimento dell’imposta col meccanismo del reverse charge per gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi Iva presso operatori economici della Repubblica di San Marino (articolo 16 del D.M. 24 dicembre 1993). Tale indicazione va fatta nel quadro SE.
Non tutti gli acquisti di beni da operatori sammarinesi vanno segnalati. Sono esclusi quelli con l’IVA indicata in fattura (ex artt. 8 e seguenti del D.M. 24.12.93) e quelli di beni che gli operatori sammarinesi hanno trasferito o posseggono in Italia al momento della vendita. In quest’ultima casistica, l’IVA viene assolta dall’acquirente, soggetto passivo stabilito in Italia, sempre col meccanismo del reverse charge; ex articolo 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972, ma non è necessaria alcuna comunicazione.
In merito alla compilazione materiale del quadro, si segnala la richiesta della data e luogo di nascita del cedente sammarinese che non sarà di facile reperimento.
L’assolvimento dell’IVA col reverse charge, ex articolo 16 del D.M. 24.12.93, comporta per il cessionario italiano l’onere di annotare nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese, in cui l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha apposto il suo timbro a secco.
Le date di emissione del documento e di registrazione potrebbero essere molto distanziate nel tempo.
Reverse charge e rottami – Spesso aziende produttrici (quelle aziende che durante il processo produttivo o di lavorazione ottengono rottame e scarti, poi ceduti ad aziende specializzate), commercianti di rottami (aziende che raccolgono e rivendono i rottami, con sede fissa o in forma ambulante) e aziende rivenditrici occasionali (imprese che occasionalmente acquistano/rivendono rottami) si trovano nella condizione di non aver chiarezza nella compilazione della comunicazione in oggetto.
In particolare ci si chiedeva se, con riferimento alla compilazione aggregata dello spesometro, le fatture di acquisto di materiale di cui all’art.74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972, la cui imposta viene assolta attraverso il meccanismo del reverse charge, debbano essere indicate nella comunicazione polivalente anche con l’indicazione delle relative autofatture.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le operazioni passive con fornitori esteri, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia emesso autofattura, oppure abbia proceduto a integrare la fattura, se il fornitore è un soggetto Ue, devono essere indicate, oltreché tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel Quadro FE, se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel Quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata.
Si ricorda che la casella “Reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del DPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto.
Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un “documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia.
I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/spesometro-operazioni-soggette-a-reverse-charge,3,27330
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