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Spesometro: invio al rush finale

22 Aprile 2014silvanaNews

Attenzione ai casi particolari che potrebbero sfuggire!

Scade oggi 22 aprile 2014 il termine per l’invio dello spesometro 2014, relativo alle operazioni attive e passive 2013 (il 20 era la scadenza originaria, ma essendo la domenica di Pasqua e lunedì 21 festivo, la reale scadenza è slittata al 22). Chi liquida l’imposta sul valore aggiunto ogni tre mesi o con cadenza diversa da quella mensile, dovrà provvedere all’invio entro la data odierna.
Mentre il 30 aprile 2014 toccherà agli operatori finanziari, attraverso i quali transitano i pagamenti per acquisti superiori o uguali a 3.600 euro, effettuati con bancomat o carta di credito.
L’adempimento presenta diverse asperità, soprattutto per la parte relativa alla comunicazione delle operazioni fatturate. In questo caso non esiste soglia.
I commercianti al minuto e le agenzie viaggio potranno ancora sfruttare una deroga particolare (limitata al 2013): le fatture, nel loro caso, andranno comunicate solo se pari o superiori a 3.600 euro. Dall’anno prossimo (e quindi dalle fatture del 2014), invece, si comunicherà tutto, anche se l’importo è molto esiguo.

Il riaddebito delle spese al committente da parte del professionista – Se il committente paga in anticipo l’alloggio e le spese di vitto dei professionisti, ai fini dello spesometro potrebbero nascere dei dubbi in merito a chi debba comunicare i dati dell’operazione: il committente o il professionista che ha registrato la fattura e dedotto il costo?
Qualora il professionista abbia contabilizzato la fattura nel proprio registro degli acquisti, con conseguente detrazione dell’ Iva a credito, come previsto dall’agenzia delle Entrate con la Circolare 58/E/2008, dato che il documento risulta intestato oltre che al committente, anche al professionista, si ritiene corretto che entrambi i soggetti intestatari della fattura: committente e professionista, la inseriscano nel proprio spesometro.
Tale scelta garantisce coerenza con i dati indicati dal soggetto prestatore del servizio, che, a fronte di un documento cointestato, inserirebbe nella propria comunicazione i dati di entrambi gli intestatari della fattura attiva.

I piccoli agricoltori – I piccoli produttori agricoli, esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento Iva (dato che il volume d’affari prodotto nel 212 è inferiore ad Euro 7.000 annui e la cessione di prodotti agricoli costituisce almeno i 2/3 del volume di affari), sono anch’essi obbligati a presentare gli lo spesometro entro oggi 22 aprile 2014, relativamente alle operazioni di vendita e di acquisto effettuate nell’anno 2013.

Noleggio di apparecchi intrattenimento – Il contribuente che esercita l’attività di noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art.110, c.7) TULPS e apparecchi meccanici, deve includere nello spesometro 2014 i corrispettivi scaturenti.

Le fatture emesse dal Rappresentante Fiscale – Le operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge ovvero autofattura), nel caso in cui le stesse non siano relative ad operazioni intracomunitarie, e per le quali vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat, devo essere inserite nello spesometro (anche da parte del rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente).

L’autofattura per acquisti da soggetti extra-UE non black list – Come specificato nelle Faq pubblicate nel sito dell’agenzie delle entrate, l’autofattura con i soggetti esteri entra nello spesometro.
In presenza di operazioni con soggetti non residenti in cui deve essere emessa l’autofattura da parte del cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato, tale autofattura andrà evidenziata, attraverso la barratura della apposita casella, all’interno del quadro FE (fatture emesse) e andrà inserita, alternativamente, all’interno del quadro FR (fatture ricevute), nel caso in cui sia impossibile identificare la controparte estera, o all’interno del quadro SE (acquisti di servizi da non residenti), nel caso in cui sia, invece, possibile identificare la controparte.

Il “Tax free shopping cheque” non va indicato – Il TAX free shopping cheque è il documento rilasciato dal venditore al viaggiatore straniero all’atto della cessione del bene che, vistato dalla dogana in uscita dal Paese, è titolo valido per il rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 38-quater. Tale cheque è documento diverso dalla fattura, anche se contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.
Si ritiene, quindi, che ai fini dell’istituto dello spesometro, non debba essere incluso il cd. Tax free shopping cheque.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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