Il quadro FR se mancano i dati – Il quadro FR dev’essere compilato, d’altro canto, solo se si verifica una situazione di impossibilità di identificazione della controparte estera, come nel caso in cui la fattura risulti illeggibile oppure contenga dati formalmente non utilizzabili: in tale circostanza andrà comunicata la sola autofattura nel quadro FR (cfr. quesito n. 4 delle Faq).
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, chiarito che in tali quadri devono essere riportati non solo gli acquisti di servizi, ma anche quelli di beni, escluse le importazioni e gli acquisti intracomunitari, già conosciuti al Fisco.
Le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non residenti andranno esposte nel quadro FN, con esclusione delle esportazioni e delle operazioni già contenute negli elenchi Intrastat; si dovranno, inoltre, riportare le operazioni non documentate da fattura che siano state effettuate in Italia nei confronti di clienti Ue ed extra-Ue.
Nella casella “autofattura” del quadro FE andranno indicate le autofatture, che sono state emesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti.
Per chi ha optato per la presentazione dello spesometro in forma aggregata, le operazioni con soggetti non residenti è il quadro BL, nel quale dovrà essere barrato il flag “acquisti da soggetti non residenti” per indicare l’acquisto di beni e servizi, e quello “operazioni con soggetti non residenti” per indicare le operazioni attive.
Le note di variazione relative alle operazioni con soggetti non residenti – Se nello spesometro in forma analitica (quadri FN ed SE) le note di variazione non vanno comunicate, nella compilazione in forma aggregata (quadro BL) va riportato il totale delle note di variazione, sia a debito che a credito, per la controparte.
Operazioni estere escluse – Non sono oggetto di comunicazione nello spesometro:
• le operazioni già conosciute dal Fisco;
• le operazioni fuori campo Iva.
Vanno, infatti, comunicate solo le transazioni che non siano già monitorate dall’amministrazione finanziaria. Lo sono ad esempio le importazioni, le esportazioni documentate da bolletta doganale, le operazioni intracomunitarie già acquisite attraverso i modelli Intrastat, le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori black list, quelle che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7 del D.P.R. 605/1973 come le utenze, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di contribuenti che non sono soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Sono, poi, oggetto di comunicazione solo le operazioni rilevanti ai fini Iva: quindi operazioni imponibili, non imponibili o esenti per cui sussista l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’ammontare. Sono di conseguenza esonerate tutte le operazioni fuori dal campo di applicazione del l’Iva per carenza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
Ad esempio la fattura per la realizzazione di una perizia prestata da una società immobiliare francese al proprietario di un albergo a Trieste è un’operazione da riportare nella comunicazione polivalente (spesometro) e non negli elenchi Intrastat.
Dato che l’immobile è sito nel territorio italiano, la relativa perizia è rilevante ai fini dell’Iva in Italia in base all’art. 7-quater, D.P.R. 633/1972. Dato che l’operazione non è un servizio disciplinato dall’articolo 7-ter della norma Iva, la stessa non va dichiarata nei modelli Intrastat, ma nel modello di comunicazione polivalente.
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