• senza alcun limite d’importo, se documentate obbligatoriamente o spontaneamente da fattura;
• e d’importo non inferiore ad euro 3.600 comprensivo di Iva, se non certificate da fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esenti dall’obbligo di comunicazione le operazioni IVA relative a cessioni di immobili (essendo le stesse oggetto autonomo di comunicazione all’Anagrafe tributaria), mentre devono essere incluse quelle relative a cessioni di autoveicoli (C.M. n. 28/E/2011).
Locazioni e cessioni di immobili – In particolare, relativamente agli immobili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– le locazioni di immobili non devono essere comunicate all’anagrafe tributaria, dato che “dal 2010 anche le locazioni di immobili sono comunicate all’anagrafe tributaria” (si veda anche Circolare Assonime n. 35/2013 paragrafo 1.4) (con esclusione delle locazioni finanziarie immobiliari delle società di leasing); ne discende che non devono essere indicate le ricevute di pagamento dell’affitto regolarmente registrato, mentre devono essere comunicate le fatture emesse in relazione a locazioni finanziarie immobiliari delle società di leasing;
– deve essere comunicato invece il versamento di un acconto riguardante una compravendita immobiliare registrata, il cui rogito notarile è stipulato in un anno diverso. Diversamente, il versamento dell’acconto non deve essere comunicato, qualora il versamento sia già stato indicato nel contratto per obbligo di legge, sempre che si riferisca allo stesso anno d’imposta.
Il citato documento di prassi (C.M. n. 28/E/2011) al paragrafo 2.3, in tema di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative a cessioni di immobili e di autoveicoli, alla domanda: “Le cessioni di immobili e di autoveicoli le quali in relazione agli obblighi pubblicistici sono già monitorate dalla anagrafe tributaria, devono essere comunicate?”, chiarisce che, al fine di limitare gli adempimenti a una ristretta platea di titolari di partita IVA, il punto 2.4 del Provv. Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 annovera tra le esclusioni dall’obbligo di comunicazione le operazioni che hanno costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Pertanto, sono esenti da detto obbligo comunicativo le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973.
Dunque, gli acquisti e le vendite di immobili, afferma l’Agenzia, non vanno inclusi nello spesometro, ma solo se si tratta di fatture emesse nello stesso anno del rogito notarile (atto che forma oggetto di separata comunicazione all’Anagrafe tributaria).
Se, invece, viene emessa una fattura di acconto in un anno precedente a quello del rogito, questa va inclusa nello spesometro (es. fattura di acconto del 2014 su rogito stipulato nel 2015: occorre comunicare l’acconto, ma non il saldo), sia da parte del venditore sia da parte dell’acquirente (se soggetto Iva).
Si tratta di una modalità di dichiarazione assolutamente ingestibile da parte delle imprese venditrici che effettuano numerose operazioni immobiliari. Nell’impossibilità di correlare le fatture di acconto a quelle di saldo (dunque di avere evidenza dell’anno in cui le stesse cadono), meglio comunicare tutte le operazioni.
Cessioni di autoveicoli – Vanno sempre incluse nello spesometro le cessioni di autoveicoli. In relazione alle operazioni effettuate da coloro che applicano il regime del margine globale, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 19.6.2012, n. 25/E, ha precisato che deve essere comunicato l’intero corrispettivo, senza considerare la parte imponibile, non imponibile o non soggetta, percepito per ogni operazione, in quanto trattasi di operazione nel complesso rilevante ai fini IVA.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/spesometro-cessione-di-immobili-e-autoveicoli,3,27224
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