Il file risulta inviato se non scartato – Va detto che la trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati.
L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione mediante il rilascio di una ricevuta, sempre contenuta in un file, che normalmente viene trasmessa telematicamente entro i 5 giorni lavorativi successivi. I dati si considerano però non trasmessi, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
– mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
– codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
– file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
– mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.
Va detto che anche se il software non risulta aggiornato all’ultima versione, il file viene scartato.
Le predette circostanze sono prontamente comunicate al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
La comunicazione sostitutiva – E’ consentita eventualmente anche la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra, precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, non oltre un anno dalla scadenza originaria del termine previsto per la trasmissione dei dati. Questo è, ad esempio, il caso delle associazioni sportive dilettantistiche che, visti i chiarimenti di gennaio 2014, hanno dovuto provvedere all’invio anche dei dati relativi agli acquisti del 2012 (nello spesometro 2013).
Le norme di compilazione allegate al decreto attuativo specificano, inoltre, che per eventuali autorizzazioni alla comunicazione di annualità pregresse oltre i limiti stabiliti, è necessario inoltrare una richiesta motivata al seguente indirizzo: dc.acc.comunicazioni@agenziaentrate.it
La sanzione irrogabile – Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione incompleta o con dati non corretti si applica la sanzioni da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, D.Lgs. 471/1997).
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