L’interruzione – L’interruzione feriale è prevista dall’articolo 1 della Legge 742/1969 e dispone la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, opera a tutti gli effetti nel rito tributario. La pausa determina l’allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.
Il processo tributario – La sospensione trova applicazione per tutti gli atti processuali e anche per la proposizione del ricorso che costituisce l’atto introduttivo con il quale si instaura il processo tributario. In pratica, vengono “neutralizzati” tutti i giorni nel periodo feriale e il computo dei termini va ripreso con il 16 settembre, tenendo conto dei giorni decorsi anteriormente al 1° agosto.
Avviso trattazione controversia – L’art. 31, D.Lgs. 546/1992 prevede l’obbligo della segreteria della Commissione tributaria di dare comunicazione alle parti costituite in giudizio della data di trattazione della controversia, stabilendo che tale comunicazione deve essere fatta almeno 30 giorni liberi prima della data stabilita. A tal riguardo, il Ministero delle Finanze, con la C.M. 23.4.1996, n. 98, ha precisato che i termini “liberi”, a differenza dei termini normali, si computano senza considerare né il giorno iniziale né quello finale e che, quindi, fra la ricezione della comunicazione e l’udienza di trattazione devono intercorrere 30 giorni interi. La segreteria della Commissione tributaria, per il computo dei 30 giorni liberi, deve tener conto anche della sospensione feriale (1° agosto – 15 settembre).
Appello in Ctr – L’art. 51, D.Lgs. 546/1992 prevede che le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali possano essere impugnate entro un “termine breve” o un “termine lungo”, a seconda che sia o meno notificata (a mezzo ufficiale giudiziario) la sentenza impugnata, a istanza della controparte. Termine breve: il termine breve è di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica che, come stabilito dall’art. 38, co. 2, D.Lgs. 546/1992, deve avvenire a cura delle parti in base agli artt. 137 e segg. c.p.c., vale a dire avvalendosi dell’ufficiale giudiziario. Dal computo dei 60 giorni va escluso il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre). Termine lungo: nel caso in cui la sentenza non venga notificata, si applica il termine lungo di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione, vale a dire dal momento in cui essa è depositata in segreteria; all’anno va aggiunto anche il periodo di sospensione feriale (1° agosto – 15 settembre), per cui il termine diventa normalmente di 6 mesi e 46 giorni (ma potrebbe anche essere superiore, se la sentenza venisse depositata durante il periodo feriale come affermato, con riferimento al processo civile, dalla Corte di Cassazione, Sentenza 11.4.1987, n. 3613). Si ricorda che il termine di 6 mesi (che prima era di un anno) si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4.7.2009 (facendo riferimento alla data di notifica all’Ufficio del ricorso alla Commissione tributaria provinciale).
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