I soggetti non residenti, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni:
– produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
– residenza fiscale in Paesi UE o SEE;
– non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali;
possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, ai non residenti viene estesa l’applicabilità del regime fiscale agevolato dei cd. “minimi”.
Non residenti e familiari a carico – L’art. 24, co. 3, D.P.R. 917/1986 dispone esplicitamente che ai non residenti non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
Tuttavia, in deroga alla citata diposizione normativa, nei confronti del cittadino straniero, comunitario o extracomunitario, che assume una soggettività tributaria in Italia, l’articolo 1, comma 1324, della legge 296/2006 (con effetti prorogati fino al 2012 dal D.L. 216/2011, il cosiddetto milleproroghe) ha riconosciuto il diritto alla detrazione per familiari a carico, fra i quali figurano il coniuge e i figli, ancorché residenti all’estero.
La Legge di Stabilità del 2013 (L. 228/2012) aveva prorogato tale beneficio anche per il 2013.
Anche per il 2014 è stato prorogato tale beneficio. Infatti, il Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013) ha confermato, anche per il 2014, la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti.
Da segnalare che le istruzioni al Modello UNICO PF, pag. 20, prevedono che “da quest’anno è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero”.
Nel versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2015 i soggetti non residenti non devono tener conto delle suddette detrazioni (vedi Istruzioni RIGO RN61, Modello UNICO PF 2015). Questo in virtù di quanto sancito dall’art. 1, co. 1324, L. 296/2006 (come modificato dall’art. 9, comma 15-quater, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, in vigore dal 1° marzo 2014) il quale prevede che “La detrazione relativa all’anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2015”.
Non residenti Schumacker – L’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3 – bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011.
Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l’ applicabilità ai non residenti del regime agevolato dei “minimi”.
Le condizioni previste sono che i soggetti:
– non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
– siano fiscalmente residenti in paesi UE o SEE;
– non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.
Per i contribuenti c.d. Schumacker , oltre a compilare nel frontespizio la parte residente all’estero, si dovrà barrare l’apposita casella riservata.
Per tali contribuenti non sarà necessario, in caso di adozione del metodo storico per il calcolo degli acconti, a procedere al ricalcolo, in quanto non trova applicazione la disciplina ex art. 1, co. 1324, L. 296/2006.
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