Come più volte analizzato, l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011 ha introdotto l’ipotesi, in base alla quale, pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, la società è considerata non operativa, allungando l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame. È il presupposto delle società c.d. “in perdita sistematica”.
Il D.Lgs. n. 175/2014 ha quindi esteso da tre a cinque anni il periodo di controllo previsto per essere considerati soggetti in perdita sistematica.
In particolare, pur superando il test di operatività (ricavi dichiarati pari o superiori a quelli minimi), la società di capitali o di persone è considerata “in perdita sistematica”, quindi “di comodo” a decorrere dal sesto periodo d’imposta se:
– risulta in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi (comma 36-decies);
– in un quinquennio:
• risulta in perdita per 4 periodi d’imposta;
• per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi del citato art. 30 (comma 36-undecies).
Tale nuova disciplina per le società in perdita sistematica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2014; per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi le nuove disposizioni si applicano dal 2014.
Ecco che, la società sarà considerata in perdita sistematica nel 2014 solo se:
– abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi di imposta (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013);
– sia in perdita per quattro periodi (ad esempio, 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno presenti reddito inferiore a quello minimo (ad esempio, nel 2011).
Si tratta, quindi, di società che potrebbero essere perfettamente operative alla luce della applicazione dei parametri previsti dall’art. 30, Legge n. 724/ 1994, ma, in presenza di perdite rinnovate per almeno cinque esercizi, saranno considerate di comodo, con tutte le conseguenze del caso.
Secondo quanto stabilito dal comma 36-undecies, art. 2, D.L. n. 138/2011, inoltre, l’attribuzione come società di comodo scatta anche se nel quinquennio precedente vi sono quattro periodi in perdita ed uno con un reddito inferiore a quello minimo, ottenuto applicando i coefficienti prestabiliti alle poste dell’attivo patrimoniale, vale a dire un reddito inferiore a quello che si determinerebbe applicando le aliquote dell’art. 30, Legge n. 724/1994.
Non sarà pertanto sufficiente che la società realizzi un reddito per un anno all’interno dei cinque monitorati, ma occorre che questo sia significativo. Non è inoltre necessario che il periodo utile si collochi nell’ultimo anno, ma basterà che esso si sia verificato in una posizione qualunque del quinquennio.
In sostanza, per valutare se si applica la definizione di società non operativa a seguito del quinquennio di perdite fiscali, si può procedere secondo il seguente iter:
– computare i cinque periodi precedenti e valutare se vi sono almeno quattro esercizi in perdita;
– in caso di esito positivo (almeno 4 esercizi in perdita) occorre considerare il quinto esercizio e verificare se il reddito supera o meno il test di redditività, di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994:
• se supera il test, la società viene considerata operativa;
• se non lo supera, allora ricorre la fattispecie prevista dal comma 36-decies, e la società è pertanto considerata non operativa.
Verifica reddito minimo e utilizzo di perdite pregresse – Se la società ha dichiarato per 4 periodi una perdita fiscale e per il quinto periodo un reddito inferiore a quello minimo presunto, l’Agenzia delle entrate con Circolare n. 1/E/2013, punto 7.3, ha precisato che qualora il reddito dichiarato risulti inferiore al reddito minimo presunto a causa della detrazione di perdite pregresse, il reddito dichiarato si considera maggiore del reddito minimo presunto, permettendo così alla società di non essere considerata in perdita sistematica nel quinquennio interessato.
Verifica reddito minimo nel quinquennio e adeguamento al minimo – In merito alla verifica della condizione di perdita sistematica vi è la possibilità di verificare se una società che ha dichiarato una perdita fiscale nel quinquennio di osservazione (ad esempio, 2009-2010-20112012-2013) è considerata di comodo nel 6° anno (2014) e pertanto tenuta a dichiarare nello stesso anno un reddito pari a quello minimo presunto “da società di comodo”, benché sulla base della determinazione analitica derivante dal raffronto dei ricavi/costi risulti in perdita fiscale.
Con Circolare n. 1/E/2013, al punto 7.4, l’Agenzia delle Entrate sostiene che “ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato”.
Pertanto, tale chiarimento è applicabile anche per la verifica della situazione per il quinquennio 2009-2013, nel caso in cui in uno dei periodi d’imposta la società sia risultata di comodo, con successivo obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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