La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva, nel senso che determina l’immediata estinzione dell’ente, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a esso facenti capo. Alla cancellazione segue un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni della società si trasferiscono in capo ai soci che ne rispondono entro certi limiti.
L’articolo 28, comma 4, del decreto Semplificazioni stabilisce che, “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del C.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.
Con la circolare n. 31/E del 2014 (ma si veda anche la n. 6/E del 2015), l’Agenzia delle Entrate ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova disposizione. Tuttavia la Suprema Corte ha preso le distanze da questo assunto, in quanto la norma in questione opera su un piano sostanziale e non “procedurale” (cioè non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o riscossione).
Gli Ermellini ricordano che, secondo l’articolo 11 delle preleggi, “la legge non dispone che per l’avvenire”, inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, salvo i casi di interpretazione autentica.
E allora, posto che è da escludere che il comma 4 dell’art. 28 abbia valenza interpretativa e considerato che il legislatore delegato non aveva il potere di derogare alla Legge 212 del 2000 – perché la legge di delegazione gli ha imposto lo specifico obbligo di rispettare lo Statuto dei diritti del contribuente, quindi anche il comma 3 dell’art. 1 – “occorre prendere atto che, in concreto, il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell’art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente. Più in dettaglio, l’enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoriain relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014. La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non affronta in alcun modo la questione dell’eventuale efficacia retroattiva della norma”.
Si deve pertanto concludere – si legge ancora in sentenza – che “il comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo 175/14, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)”.
Dunque, soltanto per le società che abbiano fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese dal 13 dicembre 2014 o successivamente, il comma 4 dell’articolo 28 posticipa l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali) di cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo, nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la “validità” e l’“efficacia” sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi. Il differimento degli effetti dell’estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.
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